Pubblicazione legale:
Il verbale di incidente stradale è un
documento ufficiale redatto dalle Forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, che contiene tutte le informazioni relative all’incidente,
comprese le circostanze in cui è avvenuto, le condizioni
meteorologiche, i danni a cose e persone.
Ma, in caso di giudizio, quale valore probatorio ha il verbale di incidente stradale?
La risposta cambia a seconda del
contenuto del documento.
Infatti, il verbale ha valore di
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto e
delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, oltre che dei fatti che gli
agenti (pubblici ufficiali) attestano avvenuti alla sua presenza o da
lui compiuti.
Invece, in
relazione alle circostanze che il verbalizzante ha appreso "de
relato"
(riferite da testimoni o dalle persone coinvolte) oppure alle
conclusioni sulla dinamica del sinistro, il contenuto del verbale può
essere liberamente valutato dal giudice.
Così
si è pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza n. 3870/2024),
richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui
“quanto alle
circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato
nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad
ispezione di documenti o apprezzamenti deduttivi in ordine alla
dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale
alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione
semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato
dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della
prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio
accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova
dell'insussistenza dei fatti contestatigli”
(tra le altre pronuncie, Cass. n. 10128/03).
Quindi, in caso di controversia a seguito di incidente stradale, il giudice non potrà sindacare in alcun modo (salvo che venga presentata querela di falso) la provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che lo ha compilato e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte oltre che i fatti direttamente accertati (ad esempio: la presenza di segni di frenata sull'asfalto).
Invece, il giudice valuterà liberamente, anche alla luce delle altre prove emerse in corso di causa, la ricostruzione della dinamica dell'incidente e la correttezza di quanto riferito dalle parti o dai testimoni agli agenti intervenuti.