Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo


Informazioni generali

Avvocato e Mediatore presso l'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. I punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo anche davanti alle difficoltà e costante impegno. Pur essendo sempre preferibile il confronto presso lo Studio, garantisco colloqui da remoto e massima disponibilità nell’organizzazione degli incontri in caso di necessità.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Matrimonio

Con il matrimonio, marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri inderogabili. Il mio compito è consentire ai coniugi o ai futuri coniugi di comprendere il contenuto di tali diritti e doveri nonché, nel caso di crisi coniugale, i limiti e le facoltà relativi agli accordi raggiungibili in sede di separazione.


Eredità e successioni

Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Matrimonio: quali diritti e quali doveri comporta?

Pubblicato su IUSTLAB

Dal vincolo matrimoniale discendono diritti e doveri, descritti all'art. 143 del Codice civile. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale [1461], alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. L'intera disciplina è stata riscritta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e, più tardi, dal d.lgs. 154/2013, di attuazione della delega legislativa di cui alla l. n. 219/2012. Il nostro attuale ordinamento riconosce completa ed incondizionata parità tra i coniugi le relazioni coniugali devono essere orientate dai principi di uguaglianza e di rispetto della dignità dell'altro. Questi principi devono essere rispettati anche nel caso di crisi coniugale e separazione, qualora la famiglia non consenta più ai singoli di realizzare la loro dignità e le loro aspirazioni di vita. Nel dettaglio, il matrimonio comporta a carico dei coniugi gli obblighi reciproci della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale, della coabitazione, della collaborazione e della contribuzione ai bisogni della famiglia. Il rapporto coniugale implica, poi, gli obblighi di rispetto della persona (della sua dignità, libertà, riservatezza). L'art. 160 del Codice civile esclude che gli sposi possano derogare ai diritti e ai doveri matrimoniali. Tuttavia, il divieto si riferisce prevalentemente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi; infatti, nei rapporti personali, i coniugi possono ben regolare la propria vita matrimoniale in modo difforme da quanto previsto dall'art. 143 del Codice civile (in ipotesi, derogando consensualmente all'obbligo della fedeltà). Salvi diversi accordi tra i coniugi, questi, per rispettare l'obbligo di fedeltà, devono astenersi dall'intrattenere relazioni extraconiugali o comunque instaurare relazioni con terzi in violazione della esclusività del rapporto matrimoniale. Il coniuge che violi l'obbligo di fedeltà, provocando così la crisi coniugale, incorrerà nel rischio, in caso di separazione, di addebito della stessa. La coabitazione consiste nella normale convivenza tra marito e moglie: peraltro, i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma ad una effettiva comunione della vita insieme. In caso di violazione dei doveri coniugale sopra descritti, è ammessa la tutela risarcitoria del coniuge danneggiato dalla violazione posta in essere dall'altro.

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Pubblicazione legale

Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo, super esclusivo

Pubblicato su IUSTLAB

Nel nostro ordinamento vige la regola dell’affidamento condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o ex conviventi more uxorio. Infatti , il Codice civile (art. 337 quater), disponendo che “ Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, confina l’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale. Cosa comporta l'affidamento esclusivo? Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice; in ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interes se . La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, non impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, tranne qualora sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico; in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione con riferimento non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso bensì anche all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2017, n. 27). La mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell’ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedir e il ricorso all’affidamento condiviso (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108). Il giudice, infine, può disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto "rafforza to" o "super esclusivo" nei casi di assoluta inadeguatezza genitoriale ed impossibilità di una gestione condivisa dei figli minori. In tal caso, le competenze genitoriali vengono concentrate in capo al genitore affidatario anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater , comma 3, del Codice civile. Tuttavia, tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ed il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.

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Lo studio

Elisa Fea
Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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