Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato - Conoscenza e difesa dei Tuoi diritti


Informazioni generali

Avvocato e Mediatore presso il Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Separazione

Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). In ogni caso, dalla crisi coniugale deriva sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.


Eredità e successioni

Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Separazione con addebito: presupposti e conseguenze

Pubblicato su IUSTLAB

La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale: è consensuale in presenza di un accordo dei coniugi sulle condizioni relative; in caso contrario, è domandata al giudice da uno solo di essi e viene qualificata "giudiziale". La separazione giudiziale può essere chiesta al giudice da parte di uno dei coniugi quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli, se presenti; il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Infatti, con il matrimonio, marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolare, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione; entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. L’addebito è pronunciato nei casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale. Se è vero, da un lato, che l'infedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, condizione sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, è altrettanto vero che spetta alla parte che invochi l'addebito dimostrare non solo la violazione del dovere di fedeltà ma altresì la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. D'altro canto, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare che la crisi matrimoniale era insorta prima dell'accertata infedeltà. Così si è pronunciato il Tribunale di Torino nella recente sentenza del 20/01/2023, n. 205. La sentenza di separazione con addebito comporta conseguenze patrimoniali in quanto l’addebito ha natura sanzionatoria. Infatti, il coniuge perde l'eventuale diritto di percepire l’assegno di mantenimento nonché i diritti successori. Tuttavia, è mantenuto il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno. Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è così grave da violare principi costituzionalmente protetti, l'altro coniuge può chiedere anche il risarcimento del danno da cosiddetto "illecito endofamiliare".

Pubblicazione legale

Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e quali requisiti richiede.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato. Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge. In particolare, per quanto ricguarda i procedimenti civili, il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 12.838,01 . Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione i n caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare. La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna: - a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta. Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro: - di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio ); - di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

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Lo studio

Elisa Fea
Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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