L’AMMINISTRATORE USCENTE DEVE PROVARE GLI ANTICIPI DI
SPESA
Una recente sentenza del Tribunale capitolino (Tribunale di Roma, 9 Maggio 2023 n.
7254) offre lo spunto per un approfondimento in ordine al tema dell’onere della prova
dell’amministratore uscente per quanto attiene gli anticipi di spesa da lui effettuati nel
corso della sua gestione.
L’art. 1129 del codice civile dispone che l’incarico di amministratore abbia durata di
un anno e si intenda rinnovato per eguale durata; alla cessazione del predetto incarico,
l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso
afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti, al
fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi.
L’amministratore uscente, pertanto, è chiamato ad un obbligo di rendiconto, così
come confermato dall’art. 1713 del codice civile: la norma dispone che il mandatario
debba rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato stesso.
La norma impone un obbligo da parte del mandatario di rendere conto del suo
operato nei confronti del mandante, e pertanto, sulla base di ciò e del combinato
disposto degli artt. 1129 c.c. e 1130 cc comma 1, l’amministratore debba redigere il
rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea relativa
all’approvazione entro centottanta giorni.
Sulla base di quanto sopra affermato, pertanto, le anticipazioni di spese relative alla
conservazione ed alla gestione del condominio fatte dall’amministratore uscente allo
scopo di coprire un disavanzo di cassa devono essere provate dal detto professionista
che ha l’onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato nell’interesse del
condominio.
Secondo la sentenza del Tribunale capitolino:”…l’onere probatorio
dell’amministratore, tuttavia, deve coordinarsi con la particolare natura dell’incarico
gestorio svolto e del soggetto mandante atteso che l’amministratore di condominio non
ha-salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall’art. 1135 cod. civ. in tema di lavori
urgenti- un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il
compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare
l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore”.
Infatti, sempre secondo quanto disposto nella predetta sentenza, l’amministratore può
ottenere il rimborso degli anticipi solo se è in grado di dimostrare di aver
provveduto agli esborsi sostenendoli con le proprie risorse: questa prova è
fondamentale, in mancanza, l’amministratore non avrà diritto ad alcun rimborso.
L’amministratore deve anche dimostrare che gli eventuali esborsi, dallo stesso
effettuati durante il suo mandato, erano urgenti e necessari e pertanto non v’era
possibilità di convocare prima l’assemblea per ottenere l’autorizzazione alla spesa;
al contrario, se si dovesse trattare di una spesa priva dei caratteri dell’urgenza e della
necessità, all’amministratore non spetterebbe alcun rimborso.
L’amministratore, per poter richiedere il rimborso degli anticipi effettuati durante il suo
mandato, deve fornire alla compagine condominiale una documentazione precisa e
dettagliata che comprenda: l’ammontare del credito effettivamente vantato, la natura
delle spese, il momento in cui le ha sostenute, l’utilizzo esclusivo di fondi propri e la
spiegazione della provenienza dei prelievi effettuati. Se l’amministratore non fornisce
la prova degli esborsi, e quindi non fornisce una documentazione precisa, dettagliata e
puntuale, non avrà diritto ad alcun rimborso.
Tutto ciò in considerazione del fatto che l’amministratore non ha un generale potere di
spesa in quanto spetta sempre alla compagine condominiale il compito di approvare il
rendiconto valutando l’opportunità delle spese sostenute. Egli, quindi, deve precisare
quali siano i pagamenti sostenuti dimostrando che le spese sono state effettuate
nell’esclusivo interesse del condominio e nei limiti dei suoi poteri o su
autorizzazione assembleare, o di iniziativa propria, ma ottenendo ovviamente
ratifica nella prima assemblea utile.
In difetto di tutto quanto sopra evidenziato, non sorge alcun diritto al rimborso non
potendosi verificare se gli anticipi afferiscano o meno ad una legittima azione gestoria.
Nella sentenza ad oggi riportata viene rilevato, altresì, che il mero disavanzo, ossia un
risultato di segno negativo, costituisca prova dell’anticipazione: la giurisprudenza ha
chiarito che anche se il disavanzo in bilancio venisse approvato non ne deriverebbe di
per sé il riconoscimento di un credito in capo all’amministratore, perché ciò non
dimostrerebbe che sia stato questi ad anticipare somme corrispondenti a tale disavanzo.
Il principio affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza del 9 Maggio 2023 n. 7254
si può così riassumere: in tema di responsabilità dell’amministratore di condominio
uscente, sugli anticipi di spesa da lui effettuati durante il suo periodo di gestione, si
prevede che lo stesso potrà recuperali solo e soltanto se rispetterà il preciso e dettagliato
onere probatorio posto a suo carico
Sono avvocato civilista sulla piazza genovese da oltre 20 anni. Mi occupo principalmente di diritto condominiale, di diritto di famiglia e di recupero crediti. Rivesto il ruolo di presidente regionale e di segretario nazionale di Assocond, un'associazione che tutela i diritti dei condomini a 360°. Da ormai diversi anni sono mediatore dell'Ordine degli Avvocati di Genova e applico i criteri e il modus operandi delle mediazioni in tutte le mie pratiche giornaliere
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