Avvocato Emanuela Timperi a Tivoli

Emanuela Timperi

Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie

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Assegno di divorzio puo' calcolarsi la convivenza prematrimoniale

Scritto da: Emanuela Timperi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 35385 del 18.12.2023) introduce un nuovo principio secondo il quale, in sede di determinazione dell'assegno di divorzio, può essere considerato il periodo di convivenza prematrimoniale.

"Nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».


Avv. Emanuela Timperi - Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie

L'Avv. Timperi Emanuela in Tivoli ha esperienza ultradecennale nel settore civile: si occupa di recupero crediti nell'interesse di privati, aziende e condominii (es.: fatture impagate, affitti, assegni mantenimento, risarcimenti, tfr); di questioni familiari e tutela delle persone (separazioni, divorzi) e di vertenze ereditarie; tutela immobiliare (locazioni, sfratti, usucapioni, preliminari di vendita) e questioni condominiali. Fornisce consulenza e assistenza per partecipare ad aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale. Custode e Delegato alle vendite del Tribunale di Tivoli. Consulenza on line, secondo tariffario forense.




Emanuela Timperi

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di questioni attinenti la vita delle persone: assistenza per le separazioni e divorzi, modifiche delle condizioni già stabilite, affidamento di minori, nonchè della tutela dei diritti che da questa tipologia di giudizi ne consegue (recupero assegni di mantenimento, tutela del diritto di visita dei figli ecc).


Eredità e successioni

Tratto la materia ereditaria, anche come Curatrice di eredità giacente per nomina del Tribunale; mi occupo delle vicende successorie, delle controversie che insorgono tra eredi in caso di lesione di diritti ereditari, o conflitti legati alla divisione ereditaria.


Separazione

Mi occupo di separazioni personali dei coniugi, tentando il più possibile di favorire un dialogo e una discussione preventiva per raggiungere un accordo bonario e una separazione consensuale: ove ciò non riesca, assisto il cliente nella pratica di separazione giudiziale per tutti gli aspetti che è necessario regolamentare (mantenimento, assegnazione casa coniugale, affido di figli minori ecc). Mi occupo anche di modifiche successive alle condizioni di separazione, se ricorrono sopravvenute circostanze.


Altre categorie:

Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Aste giudiziarie, Pignoramento, Contratti, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incapacità giuridica, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Previdenza, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita.


Referenze

Pubblicazione legale

Rinuncia a eredita' successiva ad accettazione non vale

Pubblicato su IUSTLAB

Se un erede rinuncia ad un'eredità dopo averla accettata anche solo tacitamente, questa rinuncia non ha nessun valore. L'accettazione dell'eredità non è revocabile, dunque è definitiva e nessuna revoca o rinuncia successiva può rimuoverla. E' quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 1735/2024.

Pubblicazione legale

Affitto e morte inquilino: cosa accade al contratto?

Pubblicato su IUSTLAB

Cosa accade ad un contratto di locazione in caso di morte dell'inquilino? Nel caso di morte di quest'ultimo, se vi sono eredi conviventi il contratto resterà valido e proseguirà nei loro confronti, salvo che vogliano disdirlo: ciò dovrà avvenire a norma di legge. Se invece ci sono eredi non conviventi con l'inquilino il contratto di locazione si estingue con la morte del titolare: naturalmente gli eredi dovranno restituire l'immobile al proprietario con consegna delle chiavi e pagamento di un'indennità per il periodo che va dalla data della morte dell'inquilino fino alla riconsegna ufficiale. In caso di mancata restituzione il proprietario potrà attivare i rimedi di legge.

Pubblicazione legale

Casi di accettazione tacita di eredita': partecipazione a causa di divisione

Pubblicato su IUSTLAB

La partecipazione del chiamato all’eredità alla causa di divisione immobiliare e la voltura catastale configurano sua accettazione tacita eredità. In sintesi, dunque, se colui che è chiamato all'eredità partecipa in un procedimento di divisione della massa ereditaria senza contestare la sua qualità di erede, la sua partecipazione configura l'accettazione tacita di eredità. E' quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 10544/2024. " L’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore sia una forma di accettazione tacita dell’eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa così come pure, l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius. Per di più nella fattispecie, l’accoglimento della domanda è stato fondato anche sulle risultanze delle visure catastali".

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Lo studio

Emanuela Timperi
Via Cinque Giornate N.37
Tivoli (RM)

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