Avvocato Emanuela Timperi a Tivoli

Emanuela Timperi

Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie


Informazioni generali

L'Avv. Timperi Emanuela in Tivoli ha esperienza ultradecennale nel settore civile: si occupa di recupero crediti nell'interesse di privati, aziende e condominii (es.: fatture impagate, affitti, assegni mantenimento, risarcimenti, tfr); di questioni familiari e tutela delle persone (separazioni, divorzi) e di vertenze ereditarie; tutela immobiliare (locazioni, sfratti, usucapioni, preliminari di vendita) e questioni condominiali. Fornisce consulenza e assistenza per partecipare ad aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale. Custode e Delegato alle vendite del Tribunale di Tivoli. Consulenza on line, secondo tariffario forense.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di questioni attinenti la vita delle persone: assistenza per le separazioni e divorzi, modifiche delle condizioni già stabilite, affidamento di minori, nonchè della tutela dei diritti che da questa tipologia di giudizi ne consegue (recupero assegni di mantenimento, tutela del diritto di visita dei figli ecc).


Eredità e successioni

Tratto la materia ereditaria, anche come Curatrice di eredità giacente per nomina del Tribunale; mi occupo delle vicende successorie, delle controversie che insorgono tra eredi in caso di lesione di diritti ereditari, o conflitti legati alla divisione ereditaria.


Separazione

Mi occupo di separazioni personali dei coniugi, tentando il più possibile di favorire un dialogo e una discussione preventiva per raggiungere un accordo bonario e una separazione consensuale: ove ciò non riesca, assisto il cliente nella pratica di separazione giudiziale per tutti gli aspetti che è necessario regolamentare (mantenimento, assegnazione casa coniugale, affido di figli minori ecc). Mi occupo anche di modifiche successive alle condizioni di separazione, se ricorrono sopravvenute circostanze.


Altre categorie:

Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Aste giudiziarie, Pignoramento, Contratti, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incapacità giuridica, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Previdenza, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita.


Referenze

Pubblicazione legale

Rinuncia a eredita' successiva ad accettazione non vale

Pubblicato su IUSTLAB

Se un erede rinuncia ad un'eredità dopo averla accettata anche solo tacitamente, questa rinuncia non ha nessun valore. L'accettazione dell'eredità non è revocabile, dunque è definitiva e nessuna revoca o rinuncia successiva può rimuoverla. E' quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 1735/2024.

Pubblicazione legale

Affitto e morte inquilino: cosa accade al contratto?

Pubblicato su IUSTLAB

Cosa accade ad un contratto di locazione in caso di morte dell'inquilino? Nel caso di morte di quest'ultimo, se vi sono eredi conviventi il contratto resterà valido e proseguirà nei loro confronti, salvo che vogliano disdirlo: ciò dovrà avvenire a norma di legge. Se invece ci sono eredi non conviventi con l'inquilino il contratto di locazione si estingue con la morte del titolare: naturalmente gli eredi dovranno restituire l'immobile al proprietario con consegna delle chiavi e pagamento di un'indennità per il periodo che va dalla data della morte dell'inquilino fino alla riconsegna ufficiale. In caso di mancata restituzione il proprietario potrà attivare i rimedi di legge.

Pubblicazione legale

Paziente cronico con grave alzheimer: la retta rsa a carico del ssn

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con un'ordinanza recente ( n. 13714 del 2023 ) torna nuovamente sulla questione: chi deve pagare la retta RSA per il malato cronico affetto da grave forma di Alzheimer? La risposta? In caso di degenti gravemente affetti da Alzheimer la retta è interamente a carico del SSN. "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino. Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla «complessiva prestazione» che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico.

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Lo studio

Emanuela Timperi
Via Cinque Giornate N.37
Tivoli (RM)

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