Avvocato Emanuela Timperi a Tivoli

Emanuela Timperi

Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie

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Aste giudiziarie immobiliari: aggiudicazione provvisoria e definitiva

Scritto da: Emanuela Timperi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Aste Giudiziarie Immobiliari

Chi presente offerta di acquisto per partecipare ad un'asta giudiziaria immobiliare (oggi in prevalenza telematiche: ciò consente di poter partecipare per immobili anche geograficamente distanti) e si aggiudica l'immobile deve tener presente che entro il termine indicato (se non indicato vale il termine di legge) dovrà eseguire il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione (oltre naturalmente le spese accessorie relative all'acquisto): diversamente si decade e non solo si perde l'immobile (aggiudicato in via provvisoria) ma anche la cauzione già versata al momento della partecipazione.

Quando si chiude la vendita si è infatti aggiudicatari in via provvisoria, con il pagamento del prezzo intero (e delle spese) si diventa aggiudicatari in via definitiva.



Avv. Emanuela Timperi - Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie

L'Avv. Timperi Emanuela in Tivoli ha esperienza ultradecennale nel settore civile: si occupa di recupero crediti nell'interesse di privati, aziende e condominii (es.: fatture impagate, affitti, assegni mantenimento, risarcimenti, tfr); di questioni familiari e tutela delle persone (separazioni, divorzi) e di vertenze ereditarie; tutela immobiliare (locazioni, sfratti, usucapioni, preliminari di vendita) e questioni condominiali. Fornisce consulenza e assistenza per partecipare ad aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale. Custode e Delegato alle vendite del Tribunale di Tivoli. Consulenza on line, secondo tariffario forense.




Emanuela Timperi

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di questioni attinenti la vita delle persone: assistenza per le separazioni e divorzi, modifiche delle condizioni già stabilite, affidamento di minori, nonchè della tutela dei diritti che da questa tipologia di giudizi ne consegue (recupero assegni di mantenimento, tutela del diritto di visita dei figli ecc).


Divorzio

Mi occupo di diritto di famiglia in generale, dunque di richieste di separazione (cercando di privilegiare anche grazie alla discussione e confronto, un accordo bonario per la separazione consensuale) e di divorzio. Mi occupo anche di ricorsi per le coppie conviventi che pur non essendo sposate devono però regolamentare il rapporto economico e personale per la tutela dei figli minori (decidere del mantenimento e affido). Mi occupo anche di modifiche successive alle condizioni già previste, se ricorrono sopravvenute circostanze.


Eredità e successioni

Tratto la materia ereditaria, anche come Curatrice di eredità giacente per nomina del Tribunale; mi occupo delle vicende successorie, delle controversie che insorgono tra eredi in caso di lesione di diritti ereditari, o conflitti legati alla divisione ereditaria.


Altre categorie:

Separazione, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Aste giudiziarie, Pignoramento, Contratti, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incapacità giuridica, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Previdenza, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita.


Referenze

Pubblicazione legale

Frequentazione dei figli con nuovo partner dell'ex

Pubblicato su IUSTLAB

Un genitore separato può proibire la frequentazione dei figli con nuovo partner del coniuge? No, non può essere impedita la frequentazione a prescindere, senza che ci siano valide e provate ragioni. Può essere infatti impedita la frequentazione dei minori con il nuovo partner solo se la presenza di quest'ultima figura sia per loro nociva, ovvero porti loro un danno che, naturalmente, va dimostrato. Quindi ne deriva che il divieto NON si applica in maniera automatica: sarà il Tribunale, appositamente interessato, a valutare il ricorrere dei presupposti giuridici e prendere i provvedimenti più opportuni, nell'interesse e a tutela dei minori.

Pubblicazione legale

Coniuge assegnatario di casa non voltura le utenze: come tutelarsi?

Pubblicato su IUSTLAB

ASSEGNAZIONE CASA: CONIUGE NON VOLTURA LE UTENZE A SUO NOME, COME TUTELARSI? Capita spesso che in caso di separazione il coniuge a cui sia stata assegnata la casa coniugale non proceda a volturare a proprio nome le utenze domestiche che, dunque risultano ancora intestate all’ex il quale si vede arrivare le bollette per consumi che non lo riguardano. E’ lecito che il coniuge per non pagare consumi non suoi e punire l'inerzia dell'ex richieda ai fornitori il distacco delle utenze ? NO! Anzi il distacco delle utenze è penalmente punibile in quanto configura esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dunque il coniuge che si trovi costretto a pagare bollette in quanto risultino a suo nome anche dopo l’assegnazione all’ex della casa coniugale potrà rivolgersi al Giudice per richiedere un decreto ingiuntivo mediante il quale ottenere il rimborso di quanto speso.

Pubblicazione legale

Assegno di divorzio puo' calcolarsi la convivenza prematrimoniale

Pubblicato su IUSTLAB

Recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 35385 del 18.12.2023) introduce un nuovo principio secondo il quale, in sede di determinazione dell'assegno di divorzio, può essere considerato il periodo di convivenza prematrimoniale. "Nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del co niuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

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Lo studio

Emanuela Timperi
Via Cinque Giornate N.37
Tivoli (RM)

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