Pubblicazione legale:
Il mantenimento al figlio maggiorenne da parte del genitore permane qualora la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica del figlio dipenda, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute che impediscono, almeno fino al momento della decisione, di reperire un’attività lavorativa.
Ordinanza n. 32/2025 Corte di Cassazione Civile.
Dunque l’esistenza di patologie certificate da cui è affetto il figlio (nel caso trattato dall’Ordinanza trattavasi di patologia psichiatrica) comporta l’obbligo di mantenimento da parte del genitore, almeno fin quando tale patologia non si riduca o scompaia, non essendo più di ostacolo al reperimento di un'occupazione lavorativa.