Avvocato Emanuela Timperi a Tivoli

Emanuela Timperi

Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie


Informazioni generali

L'Avv. Timperi Emanuela in Tivoli ha esperienza ultradecennale nel settore civile: si occupa di recupero crediti nell'interesse di privati, aziende e condominii (es.: fatture impagate, affitti, assegni mantenimento, risarcimenti, tfr); di questioni familiari e tutela delle persone (separazioni, divorzi) e di vertenze ereditarie; tutela immobiliare (locazioni, sfratti, usucapioni, preliminari di vendita) e questioni condominiali. Fornisce consulenza e assistenza per partecipare ad aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale. Custode e Delegato alle vendite del Tribunale di Tivoli. Consulenza on line, secondo tariffario forense.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di questioni attinenti la vita delle persone: assistenza per le separazioni e divorzi, modifiche delle condizioni già stabilite, affidamento di minori, nonchè della tutela dei diritti che da questa tipologia di giudizi ne consegue (recupero assegni di mantenimento, tutela del diritto di visita dei figli ecc).


Eredità e successioni

Tratto la materia ereditaria, anche come Curatrice di eredità giacente per nomina del Tribunale; mi occupo delle vicende successorie, delle controversie che insorgono tra eredi in caso di lesione di diritti ereditari, o conflitti legati alla divisione ereditaria.


Separazione

Mi occupo di separazioni personali dei coniugi, tentando il più possibile di favorire un dialogo e una discussione preventiva per raggiungere un accordo bonario e una separazione consensuale: ove ciò non riesca, assisto il cliente nella pratica di separazione giudiziale per tutti gli aspetti che è necessario regolamentare (mantenimento, assegnazione casa coniugale, affido di figli minori ecc). Mi occupo anche di modifiche successive alle condizioni di separazione, se ricorrono sopravvenute circostanze.


Altre categorie:

Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Aste giudiziarie, Pignoramento, Contratti, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incapacità giuridica, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Previdenza, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita.


Referenze

Pubblicazione legale

Paziente cronico con grave alzheimer: la retta rsa a carico del ssn

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con un'ordinanza recente ( n. 13714 del 2023 ) torna nuovamente sulla questione: chi deve pagare la retta RSA per il malato cronico affetto da grave forma di Alzheimer? La risposta? In caso di degenti gravemente affetti da Alzheimer la retta è interamente a carico del SSN. "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino. Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla «complessiva prestazione» che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico.

Pubblicazione legale

Assegnazione della casa coniugale e revoca

Pubblicato su IUSTLAB

In materia di separazione e di divorzio, l’ assegnazione della casa coniugale (o familiare se non sposati) serve a tutelare i figli e il loro interesse a rimanere a vivere nel loro habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti. Quando però cessa di essere l’abitazione principale per il minore in quanto trasferitosi altrove, è possibile la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore che vive con lui. E' il caso del minore che si trasferisce con la madre in un'altra città per motivi di lavoro e lì inizia una nuova vita per un determinato periodo. Dunque se essi si trasferiscono in altro luogo si perde il diritto di assegnazione della casa coniugale già concesso: il trasferimento altrove infatti comporta un cambio delle abitudini quotidiane per cui la casa non rappresenta più l’habitat abituale per il minore e non ha più motivo di esistere un diritto di assegnazione sulla stessa. Se il proprietario è l'altro genitore, quest'ultimo allora può tornare in possesso dell'immobile.

Pubblicazione legale

Sull'addebito della separazione tra coniugi

Pubblicato su IUSTLAB

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale e l’abbandono del tetto non sono sempre motivo di addebito della separazione tra coniugi se il matrimonio era già in crisi prima di tali fatti. E' quanto si evince dalla lettura dell 'Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione Civile n. 35296 /2023. " Grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale” .

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Lo studio

Emanuela Timperi
Via Cinque Giornate N.37
Tivoli (RM)

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