Avvocato Emanuela Timperi a Tivoli

Emanuela Timperi

Avvocato in Tivoli esperto in materia civile e aste giudiziarie


Informazioni generali

L'Avv. Timperi Emanuela in Tivoli ha esperienza ultradecennale nel settore civile: si occupa di recupero crediti nell'interesse di privati, aziende e condominii (es.: fatture impagate, affitti, assegni mantenimento, risarcimenti, tfr); di questioni familiari e tutela delle persone (separazioni, divorzi) e di vertenze ereditarie; tutela immobiliare (locazioni, sfratti, usucapioni, preliminari di vendita) e questioni condominiali. Fornisce consulenza e assistenza per partecipare ad aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale. Custode e Delegato alle vendite del Tribunale di Tivoli. Consulenza on line, secondo tariffario forense.

Esperienza


Pignoramento

Lo Studio Timperi vanta esperienza decennale in materia di esecuzioni, sia mobiliari che immobiliari, che presso terzi, essendo anche da diversi anni Custode Giudiziario e Professionista Delegato alle vendite immobiliari all'asta per conto del Tribunale di Tivoli. Lo Studio Timperi assiste i clienti, sia privati che aziende e condominio, nelle azioni esecutive mirate per recuperare un credito dovuto e non saldato. Fornisce anche assistenza e tutela a coloro che hanno subito un ingiusto pignoramento, ove chiaramente ne ricorrano i presupposti di legge.


Diritto civile

Recupero di crediti (fatture impagate, affitti, mantenimento, risarcimenti, quote condominiali, mutui) e opposizioni ad azioni esecutive se ci sono i presupposti di legge. Diritto immobiliare (tutela della proprietà, locazioni, sfratti, usucapione, compravendita, questioni condominiali, ASTE GIUDIZIARIE). Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidi, modifiche, amministrazione di sostegno); Successioni (divisioni ereditarie, impugnazioni); Aste giudiziarie: consulenza e assistenza per partecipare ad un'asta giudiziaria immobiliare su tutto il territorio nazionale. Esame e redazione di contratti (preliminari vendita locazioni).


Recupero crediti

Lo Studio Timperi garantisce assistenza ai clienti (che siano privati, aziende, condominio) che abbiano da recuperare crediti impagati. L'attività giudiziale consente di agire per il recupero di fatture commerciali non pagate, oppure in materia condominiale il recupero di quote condominiali non versate; ancora, mensilità di affitti non ricevuti, o in caso di separazioni assegni di mantenimento / spese extra non corrisposte. Da ultimo, è tutelato il cliente che abbia da riscuotere un risarcimento riconosciuto e non ancora pervenuto.


Altre categorie:

Diritto immobiliare, Aste giudiziarie, Contratti, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Eredità e successioni, Incapacità giuridica, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Previdenza, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita.


Referenze

Pubblicazione legale

Casa pignorata e convocazione del proprietario in assemblea condominiale: e' corretto?

Pubblicato su IUSTLAB

Capita spesso di discutere sulla validità di una delibera assembleare del Condominio se in assemblea viene convocato il proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento. Spesso i condomini impugnano la delibera sulla base del fatto che il proprietario non potrebbe partecipare (e decidere) in assemblea essendoci un Custode Giudiziario nominato dal Tribunale. Sulla questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29070 del 19.10.2023, secondo la quale è coerente riconoscere al condòmino esecutato la perdurante legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali, in difetto di una diversa disposizione del giudice dell'esecuzione che oneri il custode di una siffatta incombenza; disposizione che, ove assunta, dovrà essere portata a conoscenza dell'amministratore del condominio. Ciò significa che il solo fatto che l'immobile sia pignorato e che sia stato nominato un Custode Giudiziario dal Tribunale non esclude il diritto del proprietario a partecipare in prima persona alla vita condominiale, salvo che ci siano diverse indicazioni in questo senso.

Pubblicazione legale

Acquisto di immobile con infiltrazioni e muffe: è giusta la riduzione di prezzo?

Pubblicato su IUSTLAB

Acquisto di immobile con infiltrazioni e muffe: è giusta la riduzione di prezzo? Se le macchie e infiltrazioni lamentate sono facilmente riconoscibili e non occultate dal venditore, l’acquirente non ha diritto alla riduzione di prezzo. Corte di Cassazione Sez. II Civile con Ordinanza n. 23659 del 31.08.2021 Nel caso affrontato di recente la parte acquirente lamentava che l’immobile acquistato presentava umidità, infiltrazioni e muffa, nonché inconvenienti dell'impianto di riscaldamento e chiedeva la restituzione di parte del prezzo equivalente alla diminuzione del valore del bene, oltre al risarcimento del danno. Con tale provvedimento la Cassazione ha respinto la richiesta dell’acquirente stante la facile riconoscibilità dei vizi sul bene, ovvero essi erano visibili e non occultati dal venditore. Precisamente la Corte ha stabilito che: “ vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri visitatori dell’appartamento ed inesistenza di operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell'arredamento al fine di nascondere”. Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita come idoneo al 'buon funzionamento' o 'completamente restaurato' non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi”. Dunque NO in questo caso alla riduzione del prezzo, né al risarcimento.

Pubblicazione legale

Vendita non avvenuta e restituzione della caparra

Pubblicato su IUSTLAB

Cass. civ. Sez. II sentenza n. 19801/2022 Se una vendita non ha luogo per cause dipendenti dal venditore e questi restituisce al promittente acquirente la caparra già versata con la sottoscrizione del preliminare, i l fatto che la parte acquirente accetti la restituzione di questo denaro non significa automaticamente che abbia rinunciato al suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata per l’affare non concluso, così come la legge prevede quando la vendita non si realizza per colpa del venditore. La rinuncia a far valere questo diritto da parte dell’acquirente deve infatti essere inequivocabile, e la semplice accettazione della restituzione della caparra versata di per sè non è sufficiente a integrare questa volontà.

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Lo studio

Emanuela Timperi
Via Cinque Giornate N.37
Tivoli (RM)

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