SOTTRAZIONE
FRAUDELENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
E CARTELLE ESATTORIALI
Il D. Lgs. n. 74 del
2000, art. 11 ("sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte") sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di
chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte, di ammontare complessivo superiore a Euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle
imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a Euro duecentomila.
La giurisprudenza di legittimità (Sez.
3, n. 17071 del 04/04/2006, De Nicolo, Rv. 234322; Sez. 3, n. 14720 del
06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239971; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv.
256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771), ha chiarito che al
fine della configurabilità del reato non è più necessario l'effettivo avvio
di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione
sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque
l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez.
3, n. 13233 del 24/02/2006, Pass., Rv. 266771" cit.), integrato dal
compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui
beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della
consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a
pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3,
n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066).
Con riguardo, in particolare, alla
nozione di "atti fraudolenti", deve evidenziarsi che devono
ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti,
siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè
ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie
patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, 02/07/2018,
Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996). Per "atto
fraudolento" deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una
componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai
terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente
al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa -
l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario.
(Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, dep. 2020, Colanzi, Rv. 280372; Sez. 3, n.
10763 del 12/02/2021, Huang, Rv. 281099; v. anche, a proposito della nozione
dli atto fraudolento, Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv.
272171).
Poiché il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non
rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali,
per la sua configurabilità è richiesta soltanto l'esistenza di un credito
erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (Sez. 3, n.
37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021,
Filip, Rv. 281329, secondo cui è "sufficiente, quale presupposto del
reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso
l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed
eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un
ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a Euro cinquantamila).
Secondo la Cassazione rappresenta
condotta fraudolenta il compimento di atti negoziali privi di reale
giustificazione (la costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili e la
successiva donazione al figlio dell'immobile)
se non quella di sottrarre i beni che ne hanno costituito l'oggetto al
soddisfacimento delle ragioni erariali, salvaguardando il patrimonio familiare,
prima apponendovi un vincolo di destinazione e poi trasferendone a titolo
gratuito una parte, senza alcuna giustificazione, al figlio, allo scopo di
tutelare gli interessi del proprio figlio e volte a sottrarre i beni al
soddisfacimento delle ragioni erariali, o, comunque, a renderle più
difficoltose. (CASS. PEN. SEZ. III Sent. N.19603 del 2023)
Avv. Emanuele Crozza
Avvocato PENALISTA iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato.
In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica… Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, processo ed esecuzione della pena. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.
Purtroppo non mancano casi in cui le denunce sono false e "strategiche" a richieste economiche. Non bisogna assolutamente dimenticare chi è oggetto di tali azioni strumentali e condannare chi utilizza in modo scorretto le armi che giustamente lo stato fornisce alle vere persone offese. Non sempre chi deve affrontare questi processi è colpevole. Chi è vittima di un reato deve trovare il coraggio di denunciare, ma chi è ingiustamente accusato deve trovare la forza di difendersi.
Le false denunce di violenza, le ricostruzioni distorte delle vicende, l'esasperazione dei toni e tutte le condotte processuali sleali rischiano di compromettere la tutela delle vere vittime. Giustamente il legislatore prevede pene severe per i reati di violenza ed il difensore deve essere molto preparato e vigile a tutela delle garanzie costituzionali pure a favore di chi è accusato di crimini violenti. E' importante essere assistiti bene fin dall'inizio del procedimento per evitare di fare scelte sbagliate con conseguenze a volte irreparabili. Non sempre chi è accusato di violenza è veramente colpevole
Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto bancario e finanziario, Usura, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Malasanità e responsabilità medica, Incidenti stradali, Cassazione, Gratuito patrocinio, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni.
Emanuele Crozza
Via Millefonti N. 43
Torino (TO)
Sede secondaria:
PIAZZA SANTO STEFANO N.10
Alessandria (AL)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy