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Sottrazione fraudelenta al pagamento delle imposte e cartelle esattoriali

Scritto da: Emanuele Crozza - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

SOTTRAZIONE FRAUDELENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

 E CARTELLE ESATTORIALI

 

Il D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 ("sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte") sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a Euro duecentomila.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17071 del 04/04/2006, De Nicolo, Rv. 234322; Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239971; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771), ha chiarito che al fine della configurabilità del reato non è più necessario l'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Pass., Rv. 266771" cit.), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066).

Con riguardo, in particolare, alla nozione di "atti fraudolenti", deve evidenziarsi che devono ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, 02/07/2018, Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996). Per "atto fraudolento" deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario. (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, dep. 2020, Colanzi, Rv. 280372; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Huang, Rv. 281099; v. anche, a proposito della nozione dli atto fraudolento, Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171).

Poiché il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329, secondo cui è "sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a Euro cinquantamila).

Secondo la Cassazione rappresenta condotta fraudolenta il compimento di atti negoziali privi di reale giustificazione (la costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili e la successiva donazione al figlio dell'immobile)  se non quella di sottrarre i beni che ne hanno costituito l'oggetto al soddisfacimento delle ragioni erariali, salvaguardando il patrimonio familiare, prima apponendovi un vincolo di destinazione e poi trasferendone a titolo gratuito una parte, senza alcuna giustificazione, al figlio, allo scopo di tutelare gli interessi del proprio figlio e volte a sottrarre i beni al soddisfacimento delle ragioni erariali, o, comunque, a renderle più difficoltose. (CASS. PEN. SEZ. III Sent. N.19603 del 2023)

Avv. Emanuele Crozza

 


Avv. Emanuele Crozza - Avvocato Penalista

Avvocato PENALISTA iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato.




Emanuele Crozza

Esperienza


Multe e contravvenzioni

L'Avvocato Emanuele Crozza PENALISTA si occupa di reati stradali ed in particolare di guida in stato di ebrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le continue riforme legislative e i chiarimenti della Corte di Cassazione, soprattutto in materia di di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, impongono un attento esame dei singoli casi per una corretta scelta processuale. Infatti il più delle volte l'autorità giudiziaria procede con la notifica di un decreto penale di condanna, concedendo un termine di 15 giorni all'interessato per decidere come procedere.


Incidenti stradali

L'Avvocato Emanuele Crozza presta assistenza, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, in caso di incidente stradale con lesioni o morte, guida in tato di ebrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non di rado l'autorità giudiziaria procede con la notifica di un decreto penale di condanna, concedendo un termine di 15 giorni all'interessato per decidere come procedere. E' pertanto necessario intervenire tempestivamente per poter affrontare il caso nei migliori dei modi. Una scelta iniziale sbagliata potrebbe comportare gravi conseguenze anche nel lungo periodo


Diritto penale

In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica… Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, processo ed esecuzione della pena. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Violenza, Diritto bancario e finanziario, Usura, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Malasanità e responsabilità medica, Cassazione, Gratuito patrocinio, Omicidio, Risarcimento danni, Diritto penitenziario.


Referenze

Pubblicazione legale

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Pubblicato su IUSTLAB

L’art. 187 C.d.S. punisce il soggetto che si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo tra l’altro la revoca della patente nel caso in cui lo stesso soggetto abbia causato un incidente. Se le indagini tossicologiche (esami del sangue/urine) risultano NON NEGATIVE, gli operatori inviano alla compente Procura della Repubblica la notizia di reato. Solitamente il PM richiede ed ottiene un Decreto Penale di condanna al quale, se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica. Se, invece, il PM procede con la notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp, è possibile chiedere di essere sentiti entro 20 giorni dalla notifica, sempre se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Infatti la Corte di Cassazione IV sezione penale con la sentenza n.7199 del 2024 ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018, Basso, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione). In altri termini la condotta tipica della contravvenzione di cui all’art 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede, quindi, non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo. Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, sul rilievo che il giudice di merito non aveva spiegato specifica motivazione a supporto della necessaria alterazione attraverso puntuale valorizzazione del contesto) (Sez. 4, n. 12409 dei 06/03/2019, non mass.). Nel caso preso in esame il giudice aveva totalmente omesso di argomentare a riguardo di questo essenziale elemento della fattispecie illecita, avendo in realtà omesso in radice di rendere motivazione circa la relazione ravvisata tra i dati di fatto così come esposti e la previsione legale. Del tutto assente, quindi, l'esplicitazione del percorso logico-giuridico che è a monte della pronuncia di condanna. E se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in uri incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l'esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo.

Caso legale seguito

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