La Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine
informatico sottoscritta a Budapest nell'anno 2001 si riferisce ai reati
commessi a mezzo di sistemi informatici ovvero a dati in questo contenuti o
trasmessi anche attraverso reti informatiche.
In tale specifico contesto sono stati indicati gli
strumenti ritenuti idonei a tutelare l'efficacia delle indagini e a garantire
il diritto di difesa.
Con la legge n. 48 dell'anno 2008 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno),
per quanto in questa sede di rilievo, il legislatore ha inserito il comma 1 bis
nell'art.247 cod. proc. pen., art 254 bis
cod. proc. pen., il comma 1 bis nell'art.352 cod. proc. pen. e ha
modificato il comma 2 dell’art 254 cpp.
Le norme citate fanno riferimento alle attività
(perquisizione, sequestro e acquisizione) relative a "dati
informatici", a "informazioni e programmi informatici" e a
"sistemi informatici".
A fronte di tali specifiche indicazioni
il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file
memorizzato su di un supporto informatico, quale è un'immagine o una
videoripresa riversata su di una c.d. chiavetta usb, un cd, un dvd o anche
trasmesso a mezzo mail, non è mutato.
L’art 234 cpp, d'altro canto, prevede che "è
consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano
fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e
qualsiasi altro mezzo" e ciò impone di ritenere che, ai fini
dell'utilizzazione, non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la
modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la
visione del documento.
La norma, infatti, per mezzo dell'enunciazione di cosa
debba intendersi per documento, non si interessa della concreta modalità di
conservazione dello stesso, indicandone esclusivamente le caratteristiche
oggettive ("documenti che rappresentano fatti, persone o cose").
Ragione questa per cui il fatto che l'evoluzione
tecnologica consente ora, grazie al processo di digitalizzazione, la
minimizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate
e la facilitazione delle modalità di archiviazione e successiva estrapolazione,
non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file, certamente
conforme a quanto previsto dall'art. 234 cod. proc. pen. quanto a disciplina
delle acquisizioni documentali (sul punto Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018 dep.
2019, Viviano, Rv. 275541 - 01; con specifico riferimento alla natura di
documento da riconoscersi alle videoriprese Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006,
Prisco, Rv. 234267 - 01; Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia,
Rv. 281638 - 01).
L'unica differenza che allo stato appare
possibile evidenziare in ordine a tale peculiare categoria di documenti è, come
di recente indicato, che la copia estratta da un documento informatico ha la
medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne
deduca e dimostri la manipolazione poiché il riversamento su file, ovvero
l'estrapolazione di fotogrammi, non altera, di per sé, il medesimo documento
contenuto nel server e, pertanto, le copie così ottenute corrispondono a quanto
originariamente acquisito
(Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 - 03; Sez. 6, n. 15838
del 20/12/2018 dep. 2019, Viviano, Rv. 275541 - 01).
Cassazione penale Sez. I n 10378 del 2024
Avvocato PENALISTA iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato.
In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica… Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, processo ed esecuzione della pena. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.
Purtroppo non mancano casi in cui le denunce sono false e "strategiche" a richieste economiche. Non bisogna assolutamente dimenticare chi è oggetto di tali azioni strumentali e condannare chi utilizza in modo scorretto le armi che giustamente lo stato fornisce alle vere persone offese. Non sempre chi deve affrontare questi processi è colpevole. Chi è vittima di un reato deve trovare il coraggio di denunciare, ma chi è ingiustamente accusato deve trovare la forza di difendersi.
Le false denunce di violenza, le ricostruzioni distorte delle vicende, l'esasperazione dei toni e tutte le condotte processuali sleali rischiano di compromettere la tutela delle vere vittime. Giustamente il legislatore prevede pene severe per i reati di violenza ed il difensore deve essere molto preparato e vigile a tutela delle garanzie costituzionali pure a favore di chi è accusato di crimini violenti. E' importante essere assistiti bene fin dall'inizio del procedimento per evitare di fare scelte sbagliate con conseguenze a volte irreparabili. Non sempre chi è accusato di violenza è veramente colpevole
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