Pubblicazione legale:
Svolgo osservazioni critiche alla sentenza della sez. V della Corte di Cassazione, così massimata: "Deve escludersi che il captatore informatico possa in inquadrarsi tra “i metodi o le tecniche” idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall’art. 188 c.p.p. Il trojan horse, infatti, non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità."
Fonte: Cass. Pen., 2021, 6, p. 2133