Pubblicazione legale:
La Corte di cassazione, Sezione I, torna a pronunciarsi sulla disciplina del “captatore informatico”,
sotto uno degli aspetti più complessi: la grande versatilità che lo caratterizza. In particolare, la
Suprema Corte cerca di inquadrare l’operazione di registrazione dello schermo del dispositivo
bersaglio nella categoria dell’intercettazione di flussi di dati ex art. 266-bis c.p.p. e, nel tentativo,
ha coniato di fatto il nuovo - e poco convincente - concetto dei “comportamenti comunicativi virtuali”.
In proposito, torna utile esaminare la sentenza nel contesto della giurisprudenza di legittimità sul significato dei termini “intercettazione”, “comunicazione” e “flusso di dati” al fine di fornire una critica esauriente sulle argomentazioni della Corte.
Fonte: Diritto Penale e Processo, 2022, 11, p. 1434