Avvocato Emanuele Toma a Roma

Emanuele Toma

Avvocato Civilista e Penalista a Roma

Informazioni generali

L’avv. Toma opera in prevalenza nel Lazio e si occupa di diritto di cittadinanza e internazionale di famiglia. Laureatosi con 110 e Lode con menzione accademica all’Università La Sapienza di Roma, ha fin da subito intrapreso la carriera legale affiancandola alla prosecuzione della propria formazione conseguendo il proprio PhD. in Diritto Pubblico. È anche molto preparato in questioni di diritto probatorio penale, con particolare riguardo alla prova digitale e alle intercettazioni anche tramite captatore informatico, su cui ha scritto diversi contributi scientifici. Parla fluentemente Inglese, Portoghese, Francese, Spagnolo e Tedesco

Esperienza


Diritto penale

In possesso del titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto e procedura penale, conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza". Attività formativa presso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, competente tabellarmente per i reati in questione.


Violenza

La pratica forense svolta in vista dell'abilitazione, unitamente al tirocinio prestato ex art. 72 alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, hanno costituito il mio primo avvicinamento alla materia. In seguito, anche grazie al particolare percorso da me seguito nell'ambito del diritto processuale penale, in relazione al diritto delle prove, ha costituito e costituisce ancora un elemento distintivo della mia figura professionale. Sono particolarmente attento alle questioni che concernono la tutela processuale dei soggetti c.d. "sensibili" e l'assistenza della parte civile/persona offesa.


Stalking e molestie

Attività formativa presso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, competente tabellarmente per i reati in questione. Particolarmente esperto rispetto alle questioni riguardanti la tutela processuale dei soggetti c.d. "sensibili" e l'assistenza della parte civile. Inoltre, la mia formazione nel campo del Diritto Processuale Penale e la frequenza a seminari aventi ad oggetto il c.d. "codice rosso" hanno ulteriormente solidificato le mie capacità in relazione a questa particolare categoria di reato.


Altre categorie

Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Unioni civili, Matrimonio, Diritto dell'informatica, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Eredità e successioni, Divorzio, Adozione, Antiriciclaggio, Diritto tributario, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Titolo professionale

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico

"La Sapienza" - Università di Roma - 5/2024

Ph.D. conseguito presso il più prestigioso ateneo italiano, a seguito di tre anni di alta formazione nei settori cruciali del Diritto Pubblico: Diritto e procedura penale, Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo.

Pubblicazione legale

Le intercettazioni effettuate mediante captatore informatico

Cass. Pen., 2021, 6, p. 2133

Svolgo osservazioni critiche alla sentenza della sez. V della Corte di Cassazione, così massimata: "Deve escludersi che il captatore informatico possa in inquadrarsi tra “i metodi o le tecniche” idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall’art. 188 c.p.p. Il trojan horse, infatti, non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità."

Pubblicazione legale

Inerzia del pubblico ministero e diritti della persona offesa davanti alla corte europea

Cass. Pen., 2021, 7/8, p. 2580

La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna ancora l’Italia per l’ormai ben noto problema dell’eccessiva ed irragionevole durata dei procedimenti e, nel farlo, vengono offerti interessanti spunti di riflessione su due problemi ulteriori: da un lato, l’impotenza processuale della persona offesa e l’inadeguatezza della legge c.d. Pinto, tale da essere ritenuta incompatibile con l’art. 13 CEDU in quanto non garantisce sufficientemente il diritto di tutti ad un ricorso effettivo; dall’altro lato, si trova invece la questione del diritto d’accesso ad un tribunale di cui all’art. 6, par. 1, CEDU al netto degli ultimi approdi in tema di “two avenues test”, il criterio sulla base del quale valutare se la sussistenza di una modalità alternativa per far valere la propria pretesa civilistica valga a ritenere l’ordinamento nazionale adeguato al principio convenzionale.

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