Avvocato Emiliano Cavallo a Ragusa

Emiliano Cavallo

Avvocato a Ragusa

Informazioni generali

Mi chiamo Emiliano Cavallo, avvocato iscritto all'Ordine di Ragusa. Mi laureo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nel 2017. Dopo avere svolto una intensa pratica forense presso lo studio dell’Avv. Renato Caminati del foro di Piacenza, ottengo l’abilitazione all’esercizio della professione dalla Corte d’appello di Bologna. Nel 2020 mi insedio nello studio legale Cavallo-Motta-Molè, dove mi occupo di diritto civile, contrattuale e delle assicurazioni.

Esperienza


Diritto di famiglia

Consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale per tutte le questioni personali e patrimoniali anche in occasione della separazione personale, del divorzio o della regolamentazione dei diritti e dei doveri genitoriali sui figli nati fuori dal matrimonio.


Separazione

Mi occupo di separazioni e divorzi offrendo assistenza professionale e supporto personalizzato nella gestione degli aspetti familiari, economici e legali, con particolare attenzione alla tutela dei figli e alla ricerca di soluzioni rapide ed equilibrate.


Affidamento

Mi occupo di affidamento dei figli garantendo assistenza e supporto nella tutela dei diritti dei minori e dei genitori, favorendo soluzioni equilibrate e orientate al benessere familiare.


Altre categorie

Domiciliazioni e sostituzioni, Recupero crediti, Diritto civile, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Mediazione, Tutela dei minori, Divorzio, Matrimonio, Aste giudiziarie, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Negoziazione assistita, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Caso legale seguito

Conguagli e maxi bollette di elettricità.

Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, ottava sezione civile, ha accolto l’opposizione redatta dall’Avvocato Emiliano Cavallo, revocando un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società di energia elettrica della somma di Euro 38.340,53, quantizzando in Euro 379,62 la somma effettiva da pagare da parte di un’impresa di Vittoria. La società di energia elettrica è stata condannata al pagamento del 70 % delle spese di lite per competenze professionali pari ad Euro 3.000,00. Il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una fattura di maxi – conguaglio derivante da un cattivo funzionamento del contatore elettrico e da una conseguente ricostruzione di consumi effettuata dalla società di distribuzione di energia per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 dicembre 2017. La difesa ha puntato sulla intervenuta prescrizione del credito nonché sull’illegittimità ed infondatezza del credito per incongruenza dei consumi tra quelli reali e quelli ricostruiti dalla società di distribuzione. Il CTU nominato dal Tribunale di Roma ha accertato l’errore in cui è incorsa la società di distribuzione nella ricostruzione dei consumi ed ha indicato il valore ammissibile del +/- 4% in luogo del +/- 98 % applicato dalla società elettrica.

Pubblicazione legale

Cessione del credito: revocato decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda

Il Giudice di Pace di Modica, accogliendo l’opposizione dell’avvocato Emiliano Cavallo, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore per l’importo di Euro 6.946,63. La difesa ha sollevato varie contestazioni tra cui, in ordine alla cessione del credito, il difetto di legittimazione processuale della società di recupero crediti. Secondo la tesi difensiva, infatti, l’avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l’effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell’operazione di cessione “in blocco”. In via preliminare, la difesa eccepiva altresì l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, adempimento necessario gravante sulla società di recupero crediti a seguito dell’opposizione spiegata dal consumatore. Dinanzi l’eccezione formulata, la società di recupero crediti non ha inteso esperire la condizione di procedibilità, e dunque il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì la società di recupero crediti a rifondere le spese legali in favore del consumatore.

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Lo studio

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Piazza Del Popolo 1
Ragusa (RG)