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Avvocato Emilio Trivoli a Milano

Emilio Trivoli

Avvocato a Milano

Informazioni generali

Sono iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dall'anno 2000 e sono abilitato al patrocinio davanti le Corti Superiori dal 2012. Mi occupo della materia civile e penale. Sono titolare del mio omonimo studio che, grazie a mio padre, vanta tradizione giuridica dal 1964.

Esperienza


Incidenti stradali

Vanto esperienza ventennale nella materia avendo collaborato come fiduciario di primarie Agenzie Assicurative


Recupero crediti

Applico metodologia "calibrata" ad ogni situazione per ottimizzare il rapporto costo/beneficio del mio intervento


Altre categorie

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Violenza, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Locazioni, Sfratto, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

L’assegno divorzile, cosa è cambiato.

Avv. Emilio Trivoli

La legge n. 898 del 1970 all’art. 5 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa che richiede l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli. In particolare la Suprema Corte con recentissima sentenza ha rivoluzionato il suo precedente orientamento stabilendo il criterio cd. composito per il calcolo dell’assegno di divorzio il quale considera diversi fattori. Tale accertamento deve avvenire alla luce dei criteri rinvenibili nella norma che sono parametro fondamentale. Deve dunque tenersi conto di: - Condizioni degli ex coniugi - Ragioni della decisione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Contributo personale ed economico dato da ciascun ex coniuge alla conduzione familiare nonché alla formazione del patrimonio (di ciascuno o di quello comune) - Reddito di ciascun ex coniuge Il tutto in relazione alla durata del matrimonio. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Occorre quindi, verificare quanto le scelte fatte in ambito familiare abbiano inciso sulla costruzione del percorso personale sul piano lavorativo - professionale. È evidente dunque che i criteri del cd. “tenore di vita” e dell’”autosufficienza economica dei coniugi” abbiano lasciato il passo ai soli criteri enunciati dalla norma quali elementi dirimenti sia per il riconoscimento del diritto che per la quantificazione della somma.

Esperienza di lavoro

Titolare di studio - Studio Avv. Emilio Trivoli

Dal 1/2020 al 1/2020

Ho assistito (come parte civile) il Comune di Sedriano nel procedimento penale scaturito a seguito del suo commissariamento

Pubblicazione legale

Social network: il reato di sostituzione di persona

Avv. Emilio Trivoli

Il reato di sostituzione di persona è previsto e punito a norma dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno. Da un punto di vista oggettivo si tratta di un reato a condotta alternativa, integrato perciò quando una persona induca taluno in errore o sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona oppure attribuendo a sé o ad altri un falso nome/stato/qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Da un punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia quella volontà del soggetto agente di procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno. Gli interessi privati nella cui sfera giuridica l’atto incide concretamente e la fede pubblica poiché gli inganni posti in essere possono raggiungere un numero indeterminato di persone. Numerose sentenze sia di merito che di legittimità hanno statuito che colui che crea ed utilizza un profilo su social network utilizzando in maniera abusiva l’immagine di una persona del tutto inconsapevole ed associandole un nome di fantasia, commette reato di sostituzione di persona, laddove l’induzione in errore è ravvisabile anche nel semplice invio di una “richiesta di amicizia” con l’immagine della persona offesa che, costituendosi parte civile nel processo penale, potrà ottenere il risarcimento del danno

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