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Avvocato Ettore Coppola a Rimini

Ettore Coppola

Avvocato in Civile /Tributario

Informazioni generali

Studio Legale fondato nel 1999, dall'Avv. Ettore Coppola, si occupa di materia civile, dalla famiglia al risarcimento del danno e di materia tributaria (a titolo di esempio, ricorsi contro l'Agenzia della Riscossione); lo Studio ha maturato una esperienza rilevante nella redazione dei contratti di affitto di azienda alberghiera; si avvale di altri professionisti facenti parte dello Studio che si occupano anche di procedimenti penali.

Esperienza


Diritto civile

L'esperienza più che ventennale nel campo civilistico rende lo Studio in grado di saper affrontare le tematiche giuridiche che vanno dalla redazione dei contratti (preliminare, vendita, affitto di azienda, etc) alle vicende che necessitano la promozione di procedimenti giudiziali per la tutela degli interessi dei propri clienti


Tutela dei minori

Negli ultimi anni, lo Studio ha dovuto affrontare numerosi casi di procedimenti per l'affidamento dei figli minori nati da una convivenza, con contestuale richiesta dei provvedimenti del Giudice in tema di mantenimento degli stessi; tali casi affrontato hanno permesso allo Studio di acquisire una competenza tecnica approfondita in materia di famiglia e di tutela dei minori.


Incapacità giuridica

Redazione ed assistenza in almeno 10 casi di Amministrazioni di sostegno presso il Tribunale di Rimini. consulenza sia nella fase introduttiva che in quella operativa, volta alla stesura della rendicontazione annuale della gestione dell'amministrato.


Altre categorie

Diritto tributario, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Affidamento, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di specilaizzazione in diritto di famiglia

Osservatorio Matrimonialisti di Rimini - 5/2020

Assegno di mantenimento nell'evoluzione giurisprudenziale

Esperienza di lavoro

Attività giudiziale in recupero crediti - STUDIO AVVOCATO ETTORE COPPOLA

Dal 2/2000 - lavoro attualmente qui

Esperienza maturata nel corso di oltre 20 anni di attività giudiziale e stragiudiziale per diverse Aziende locali, sia in campo edilizio che turistico. Assistenza dal parere pro veritate all'azione esecutiva mediante pignoramento mobiliare di crediti, beni, ecc

Pubblicazione legale

Amministrazione di sostegno

Pubblicato su IUSTLAB

L ’istituto dell’ amministrazione di sostegno è uno strumento posto a tutela delle persone fragili che è stato introdotto dalla legge n. 6 del 2004. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. L’art. 1 della legge n. 6 del 2004 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire , le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’amministrazione di sostegno ha quindi lo scopo di fornire un supporto alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di limitare l’intervento dell’amministratore solo negli atti per cui si rende necessaria l’assistenza per esigenze di protezione. La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta per una “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La persona che si trova in tale situazione “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Dunque, l’amministrazione di sostegno può essere richiesta se sussistono due requisiti: 1) La persona beneficiaria della tutela deve avere una infermità o una menomazione fisica o psichica; 2) La persona beneficiaria, a causa dell’infermità o menomazione, deve essere impossibilitata a provvedere ai propri interessi.

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Lo studio

Ettore Coppola
Via Macanno N. 38/a
Rimini (RN)