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Avvocato Fabio Beretta a Alessandria

Fabio Beretta

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale Beretta viene fondato nel 2012 con l’obiettivo di offrire assistenza legale alle aziende e ai privati mettendo a disposizione sia la propria esperienza e competenza professionale sia quella dei collaboratori esperti di fiducia presenti sul territorio nazionale ed estero.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Lo Studio Legale offre aiuto a chi è oppresso da forme di prestito irregolare: irregolarità dei mutui, calcolo del TAEG, prestiti, garanzie, centrale rischi, contenzioso bancario, interessi, anatocismo, commissioni irregolari.


Diritto assicurativo

L'Avvocato assiste chi ha subito un sinistro stradale, un infortunio sul lavoro, o un infortunio coperto da polizza assicurativa. Lo Studio si avvale della collaborazione di competenti esperti nell'ambito di perizie medico legali e cinematiche, ed è in grado di fornire con un alto grado di soddisfazione la migliore assistenza, stragiudiziale e giudiziale, verso i Clienti.


Recupero crediti

L'Avvocato assiste il Cliente, privati e aziende, per il recupero dei crediti insoluti, grazie all'esperienza decennale e ai collaboratori esterni sul territorio nazionale ed estero. Prima di procedere giudizialmente lo Studio segue una approfondita indagine patrimoniale al fine di verificare con attenzione fattibilità e risultato. Successivamente si procede con le azioni di recupero, pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi (Banche, datore di lavoro, ecc.)


Altre categorie

Eredità e successioni, Pignoramento, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Usura, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Contratti, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.

Decisione ABF Torino n. 8221 del 12/04/2018

Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.

Pubblicazione legale

Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del finanziamento

Pubblicato su IUSTLAB

Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del finanziamento Lo Studio Legale si occupa di esaminare e risolvere le problematiche relative alle anomalie bancarie di privati e imprese che spesso permettono di chiedere e ottenere dall’Istituto Bancario il rimborso di somme di denaro. Qui portiamo all’attenzione del lettore il tema del prestito di denaro erogato da una Banca o società Finanziaria con la formula della cessione del quinto dello stipendio o pensione. Come sappiamo la cessione del quinto è uno strumento che negli anni ha avuto sempre più molto diffusione poiché consente all’ente erogatore di accedere ad una garanzia immediata quale quella di ricevere il pagamento delle rate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale. Come è noto il rapporto di cessione del quinto può essere estinto anticipatamente dietro la restituzione delle somme dovute e quantificate dalla Banca o Finanziaria, oppure rinnovato mediante l’erogazione di un ulteriore prestito. È bene evidenziare a tutti coloro che hanno usufruito di un prestito con detta formula che nei casi di estinzione anticipata o rinnovo, non sempre le somme quantificate e restituite all’Intermediario Finanziario risultano corrette. Pertanto bisogna prestare la massima attenzione ma poiché si trattano principi e argomentazioni complicate e di difficile lettura e comprensione, si consiglia sempre di sottoporre il caso ad un esperto. È il caso di un cliente che aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale mediante la cessione del quinto dello stipendio con una nota società Finanziaria. I l contratto prevedeva il versamento di n. 120 rate con quote da € 245,00 cad. Decorsi 4 anni il cliente decideva di estinguere il rapporto dopo il versamento di n. 48 rate, come da conteggio estintivo rilasciato dalla Finanziaria il 18/11/2013. In ragione dell’estinzione anticipata veniva restituita all’Intermediario la somma di circa € 16.000,00 Lo Studio Legale ha studiato ed esaminato la posizione contrattuale del cliente e ha riscontrato che la Finanziaria si era trattenuta gli oneri bancari e assicurativi non maturati per via dell’estinzione anticipata. Pertanto l' Avvocato Beretta formulava formale atto di diffida e messa in mora con richiesta alla Finanziaria di ristorno degli oneri bancari e assicurativi poiché “ in caso di opacità della previsione contrattuale è legittimo chiedere un rimborso della commissione parametrato alla durata residua del finanziamento e non solo sulla di commissione ripetibile ”. L’Intermediario Finanziario respingeva le richieste e sosteneva che nulla era dovuto. Lo Studio adiva quindi l’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Collegio dell’ABF accoglieva in pieno il ricorso. In sintesi si esprimeva in tal senso: “ in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue ”. […] “ in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti ex ante nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello pro rata temporis ”. Conclusione: il Collegio ABF dava ragione all'Avvocato Beretta e condannava la società Finanziaria a restituire al ricorrente i costi bancari e assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli ha rimborsato anticipatamente il finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata. L’Intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito al cliente tutte le somme richieste dallo Studio Legale, che nel caso in esame corrispondevano a € 6.208,48 .

Pubblicazione legale

Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.

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Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito. (Decisione del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018) Lo Studio Legale si occupa da anni di diritto bancario. Tra i vari casi seguiti si annovera quello che ha portato alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in favore del cliente in tema di usura di un finanziamento. Il cliente aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale con un noto Intermediario Finanziario. L'Avvocato Beretta ha analizzato il contratto e ha riscontrato che: - il TEG indicato in contratto non includeva il premio assicurativo pagato collegato al contratto di finanziamento; - l’inclusione di tale costo nel TEG determinava sin dall’origine il superamento del tasso-soglia di usura vigente nel periodo di stipulazione del contratto (tasso-soglia applicabile: 14,65%; TEG effettivo: 15,10%); - la polizza in questione, pur qualificata contrattualmente come facoltativa, era in realtà da ritenersi obbligatoria e, di conseguenza, che il relativo costo doveva essere incluso nel TEG. Dopo un’accurata analisi e un approfondito studio, sulla base di dette prospettazioni, lo Studio Legale ha presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Con ricorso depositato all’ABF lo Studio Legale chiedeva l’accertamento dell’usurarietà del TEG originariamente applicato al contratto di finanziamento e, conseguentemente, di confermare l’avvenuto superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto e per l’effetto riconoscere il diritto del consumatore bancario ad ottenere la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto e per l’effetto disporre che l’intermediario convenuto rimborsi al ricorrente quanto finora pagato a tale titolo e, per le rate a scadere, il rimborso della sola quota capitale. In subordine, veniva richiesto, previa rideterminazione del TEG, l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dal comma 6 dell’art. 125- bis TUB. L’ABF ha dato ragione all'Avvocato Beretta e accolto il ricorso. Ha infatti applicato i principi sottesi alle contestazioni del ricorrente. L’art. 644, comma 5, c.p. stabilisce che “ Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito . Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata ‘contestualità’ darà luogo a una presunzione iuris tantum di ‘collegamento’, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta ” (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 250 del 2018). La Decisione in commento del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018 stabilisce che: “ Nel caso di specie – applicando tali principi e rilevata la pacifica e non contestata contestualità fra la conclusione del contratto di finanziamento e quella della polizza assicurativa (circostanza a cui possono peraltro aggiungersi quelle della coincidente durata dei contratti e della parametrazione dell’indennizzo al debito residuo) – il ricorrente ha fondatamente dimostrato che l’inclusione dei costi assicurativi nel TEG ne determina una misura originaria del 15,10%, superiore a quella del tasso soglia di usura relativo al periodo di riferimento (14,65%). Da tale circostanza non può dunque che derivare la gratuità del rapporto, in applicazione dell’art. 1815 c.c., con conseguente diritto per il cliente di ottenere sia la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, sia la cessazione di qualsiasi addebito a tale titolo ”. Esito: il Collegio ABF ha accolto in pieno il ricorso dello Studio Legale Avvocato di Alessandria e applicato il principio della gratuità del rapporto in relazione all’art. 1815 c.c. e ha condannato la società Finanziaria a restituire al ricorrente le somme percepite a titolo di interessi. Il ricorrente non dovrà corrispondere più nulla a tale titolo fino alla fine del rapporto. L’intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito tutti gli interessi pagati fino alla decisione, ossia € 21.436,00 . Il piano di ammortamento è stato rimodulato per il futuro sino alla sua scadenza con notevole riduzione dell’importo di ogni singola rata mensile.

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Lo studio

Fabio Beretta
Corso Roma 97
Alessandria (AL)