Lo Studio Legale Beretta viene fondato nel 2012 con l’obiettivo di offrire assistenza legale alle aziende e ai privati mettendo a disposizione sia la propria esperienza e competenza professionale sia quella dei collaboratori esperti di fiducia presenti sul territorio nazionale ed estero.
La responsabilità medica investe di norma sia l’ambito civile che quello penale e riguarda tutti coloro che ritengono di essere stati vittima di un errore medico.
Lo Studio Legale offre aiuto a chi è oppresso da forme di prestito irregolare: irregolarità dei mutui, calcolo del TAEG, prestiti, garanzie, centrale rischi, contenzioso bancario, interessi, anatocismo, commissioni irregolari.
L'Avvocato assiste chi ha subito un sinistro stradale, un infortunio sul lavoro, o un infortunio coperto da polizza assicurativa. Lo Studio si avvale della collaborazione di competenti esperti nell'ambito di perizie medico legali e cinematiche, ed è in grado di fornire con un alto grado di soddisfazione la migliore assistenza, stragiudiziale e giudiziale, verso i Clienti.
Recupero crediti, Eredità e successioni, Pignoramento, Diritto civile, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Usura, Contratti, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.
Il Tribunale ha accolto le ragioni e tutte le domande presentate dallo Studio Legale Avvocato di Alessandria e condannato la società di Assicurazioni a risarcire tutti i danni così come dimostrati dal ricorrente. La società di Assicurazioni ha dovuto quindi pagare al cliente tutti i danni subiti alle condizioni di polizza infortuni, oltre al pagamento delle spese legali, spese di causa e spese dei consulenti di parte e del giudice. Il Tribunale ha altresì condannato la società di Assicurazioni ai sensi dell'art.8 comma 4 bis del D.lgs. n.28/2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nella misura di € 518,00.
Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.
Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del finanziamento Lo Studio Legale si occupa di esaminare e risolvere le problematiche relative alle anomalie bancarie di privati e imprese che spesso permettono di chiedere e ottenere dall’Istituto Bancario il rimborso di somme di denaro. Qui portiamo all’attenzione del lettore il tema del prestito di denaro erogato da una Banca o società Finanziaria con la formula della cessione del quinto dello stipendio o pensione. Come sappiamo la cessione del quinto è uno strumento che negli anni ha avuto sempre più molto diffusione poiché consente all’ente erogatore di accedere ad una garanzia immediata quale quella di ricevere il pagamento delle rate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale. Come è noto il rapporto di cessione del quinto può essere estinto anticipatamente dietro la restituzione delle somme dovute e quantificate dalla Banca o Finanziaria, oppure rinnovato mediante l’erogazione di un ulteriore prestito. È bene evidenziare a tutti coloro che hanno usufruito di un prestito con detta formula che nei casi di estinzione anticipata o rinnovo, non sempre le somme quantificate e restituite all’Intermediario Finanziario risultano corrette. Pertanto bisogna prestare la massima attenzione ma poiché si trattano principi e argomentazioni complicate e di difficile lettura e comprensione, si consiglia sempre di sottoporre il caso ad un esperto. È il caso di un cliente che aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale mediante la cessione del quinto dello stipendio con una nota società Finanziaria. I l contratto prevedeva il versamento di n. 120 rate con quote da € 245,00 cad. Decorsi 4 anni il cliente decideva di estinguere il rapporto dopo il versamento di n. 48 rate, come da conteggio estintivo rilasciato dalla Finanziaria il 18/11/2013. In ragione dell’estinzione anticipata veniva restituita all’Intermediario la somma di circa € 16.000,00 Lo Studio Legale ha studiato ed esaminato la posizione contrattuale del cliente e ha riscontrato che la Finanziaria si era trattenuta gli oneri bancari e assicurativi non maturati per via dell’estinzione anticipata. Pertanto l' Avvocato Beretta formulava formale atto di diffida e messa in mora con richiesta alla Finanziaria di ristorno degli oneri bancari e assicurativi poiché “ in caso di opacità della previsione contrattuale è legittimo chiedere un rimborso della commissione parametrato alla durata residua del finanziamento e non solo sulla di commissione ripetibile ”. L’Intermediario Finanziario respingeva le richieste e sosteneva che nulla era dovuto. Lo Studio adiva quindi l’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Collegio dell’ABF accoglieva in pieno il ricorso. In sintesi si esprimeva in tal senso: “ in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue ”. […] “ in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti ex ante nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello pro rata temporis ”. Conclusione: il Collegio ABF dava ragione all'Avvocato Beretta e condannava la società Finanziaria a restituire al ricorrente i costi bancari e assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli ha rimborsato anticipatamente il finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata. L’Intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito al cliente tutte le somme richieste dallo Studio Legale, che nel caso in esame corrispondevano a € 6.208,48 .
Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito. (Decisione del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018) Lo Studio Legale si occupa da anni di diritto bancario. Tra i vari casi seguiti si annovera quello che ha portato alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in favore del cliente in tema di usura di un finanziamento. Il cliente aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale con un noto Intermediario Finanziario. L'Avvocato Beretta ha analizzato il contratto e ha riscontrato che: - il TEG indicato in contratto non includeva il premio assicurativo pagato collegato al contratto di finanziamento; - l’inclusione di tale costo nel TEG determinava sin dall’origine il superamento del tasso-soglia di usura vigente nel periodo di stipulazione del contratto (tasso-soglia applicabile: 14,65%; TEG effettivo: 15,10%); - la polizza in questione, pur qualificata contrattualmente come facoltativa, era in realtà da ritenersi obbligatoria e, di conseguenza, che il relativo costo doveva essere incluso nel TEG. Dopo un’accurata analisi e un approfondito studio, sulla base di dette prospettazioni, lo Studio Legale ha presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Con ricorso depositato all’ABF lo Studio Legale chiedeva l’accertamento dell’usurarietà del TEG originariamente applicato al contratto di finanziamento e, conseguentemente, di confermare l’avvenuto superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto e per l’effetto riconoscere il diritto del consumatore bancario ad ottenere la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto e per l’effetto disporre che l’intermediario convenuto rimborsi al ricorrente quanto finora pagato a tale titolo e, per le rate a scadere, il rimborso della sola quota capitale. In subordine, veniva richiesto, previa rideterminazione del TEG, l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dal comma 6 dell’art. 125- bis TUB. L’ABF ha dato ragione all'Avvocato Beretta e accolto il ricorso. Ha infatti applicato i principi sottesi alle contestazioni del ricorrente. L’art. 644, comma 5, c.p. stabilisce che “ Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito . Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata ‘contestualità’ darà luogo a una presunzione iuris tantum di ‘collegamento’, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta ” (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 250 del 2018). La Decisione in commento del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018 stabilisce che: “ Nel caso di specie – applicando tali principi e rilevata la pacifica e non contestata contestualità fra la conclusione del contratto di finanziamento e quella della polizza assicurativa (circostanza a cui possono peraltro aggiungersi quelle della coincidente durata dei contratti e della parametrazione dell’indennizzo al debito residuo) – il ricorrente ha fondatamente dimostrato che l’inclusione dei costi assicurativi nel TEG ne determina una misura originaria del 15,10%, superiore a quella del tasso soglia di usura relativo al periodo di riferimento (14,65%). Da tale circostanza non può dunque che derivare la gratuità del rapporto, in applicazione dell’art. 1815 c.c., con conseguente diritto per il cliente di ottenere sia la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, sia la cessazione di qualsiasi addebito a tale titolo ”. Esito: il Collegio ABF ha accolto in pieno il ricorso dello Studio Legale Avvocato di Alessandria e applicato il principio della gratuità del rapporto in relazione all’art. 1815 c.c. e ha condannato la società Finanziaria a restituire al ricorrente le somme percepite a titolo di interessi. Il ricorrente non dovrà corrispondere più nulla a tale titolo fino alla fine del rapporto. L’intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito tutti gli interessi pagati fino alla decisione, ossia € 21.436,00 . Il piano di ammortamento è stato rimodulato per il futuro sino alla sua scadenza con notevole riduzione dell’importo di ogni singola rata mensile.
Lo Studio Legale fornisce al Cliente tutte assistenza e consulenza per istruire la procedura di risarcimento del danno da sinistri stradali o infortuni che occorrono nella vita di tutti i giorni. Nel caso in commento lo Studio ha trattato la posizione di un cliente che aveva stipulato con una Società di Assicurazioni un contratto di polizza per la copertura di infortuni e che successivamente aveva riportato un grave trauma a seguito di una caduta in casa. Dopo aver effettuato tutte le visite mediche del caso, affrontato spese per farmaci e prestazioni sanitarie, trattamenti di fisioterapia, ecc., il cliente si apprestava a chiedere il ristoro del danno all’Assicurazione che però rigettava la domanda. Pertanto il cliente si rivolgeva allo Studio Legale il quale dopo aver esperito i tentativi bonari di soluzione stragiudiziale, procedeva a citare in giudizio l’Assicurazione. Lo Studio è riuscito a portare in causa le prove a dimostrazione dell’evento storico così come realmente accaduto mediante testimonianze e documenti fotografici. Lo Studio portava a supporto anche una perizia medico legale redatta da competenti specialisti del settore al fine di qualificare e quantificare tutte le voci di danno. Sul diritto al risarcimento Nel caso in esame la Polizza Infortuni sottoscritta dal cliente prevedeva: Copertura Infortuni Completa Rimborso spese di cura, Capitale massimale : € 5.000,00 Diaria da ingessatura infortuni, Capitale massimale : € 200,00 Invalidità permanente, Capitale massimale : € 800.000,00 Franchigia Invalidità Permanente Opzione II Con il contratto di polizza debitamente firmato si è potuto dimostrare il diritto per il cliente a ottenere l’indennizzo così come previsto e disciplinato nel contratto. Sulla q uantificazione dell’indennizzo Il contratto di polizza oggetto di causa prevedeva il rimborso per spese di cura con massimale di € 5.000,00 , diaria da ingessatura/immobilizzazione con massimale € 200,00 , invalidità permanente con massimale € 800.000,00 , a fronte del pagamento del premio di polizza già versato e quietanzato all’emissione. Rimborso spese di cura Lo Studio Legale Avvocato di Alessandria ha raccolto tutte le ricevute mediche affrontate dal cliente, analiticamente indicate e documentate con atto di citazione, e il CTU Consulente Tecnico del Giudice ha ritenuto idonee le spese e congruo l’importo richiesto . La perizia medico legale di parte, non trattandosi di spesa sanitaria o prestazione a scopo diagnostico e/o curativo, veniva richiesta dallo Studio Legale come esborso ed ugualmente liquidato dal Giudice non come indennizzo per spese mediche previsto dalla polizza, bensì come spese di lite dovute dalla parte soccombente nella causa. Diaria da ingessatura/immobilizzazione Lo Studio Legale Avvocato di Alessandria ha poi portato all’attenzione del Giudice la disciplina di liquidazione per la diaria precisata nel fascicolo informativo allegato al contratto di polizza contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazione. Nel caso in esame le condizioni di assicurazione del contratto prevedevano l’indennità giornaliera da gessatura: “ La Società, nel caso di gessatura, conseguente ad infortunio, con o senza ricovero, indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’importo giornaliero assicurato indicato in polizza, per ciascun giorno di gessatura, a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa, per un periodo massimo di 60 giorni per sinistro ”. “ In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia, l’indennità verrà corrisposta purché l’applicazione di tali mezzi di immobilizzazione sia prescritta da specialista ortopedico e per il numero di giorni dallo stesso specialista prescritti ”. Nel caso di specie il cliente ha dovuto subire immobilizzazione mediante tutore ortopedico esterno così come prescritto dal medico ortopedico curante. La diaria da ingessatura/immobilizzazione è convenuta in € 200,00. Per cui 39 giorni di immobilizzazione x € 200,00 = € 7.800,00 di indennizzo per diaria. Invalidità Permanente La disciplina di liquidazione è descritta nelle condizioni di assicurazione del contratto di che prevedeva: “ la liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella seguente tabella ”. La tabella prevede: - fascia 1 fino a € 150.000 € senza franchigia - fascia 2 da € 150.000 € fino a € 400.000 con franchigia di 3 punti - fascia 3 da € 400.000 € fino a € 800.000 € con franchigia di 5 punti La domanda in atto di citazione è stata quantificata dallo Studio Legale Avvocato di Alessandria sulla base dell’invalidità permanente accertata dal medico legale di parte incaricato dallo Studio Legale in 9 punti percentuali, per cui applicando il rigo relativo a 9% di IP lo Studio Legale ha chiesto in atto di citazione l’indennizzo quantificato nella seguente misura: - fascia 1: punti 9% su € 150.000,00 = € 13.500,00 - fascia 2: punti 6% su (400.000 – 150.000) € 250.000,00 = € 15.000,00 - fascia 3: punti 4% su (800.000 – 400.000) € 400.000,00 = € 16.000,00 Tabella ANIA / Tabella INAIL Le condizioni generali di polizza sottoscritto dal cliente, sezione Infortuni – Invalidità Permanente, affermano: “ L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza. Il grado di invalidità permanente va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri di seguito elencati: […] ”. Nel caso trattato, nelle tabelle elencate in contratto, non è prevista la lesione oggetto di contenzioso. Quindi per la lesione che ci occupa le condizioni generali di polizza non prevedono il riferimento alla tabella ANIA. In assenza bisogna applicare i riferimenti alla Tabella INAIL. L’applicazione dei criteri INAIL è confermata se andiamo a leggere anche le condizioni generali di polizza che tratta i Criteri di valutazione - Accertamento del grado di invalidità permanente da malattia: “ La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino al 31/12/1999. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione ”. Sulle spese di lite Il processo ha accertato il diritto del cliente a vedersi liquidato l’indennizzo in virtù del contratto di polizza con la società di Assicurazioni la quale si è obbligata dietro il pagamento del premio di polizza a intervenire con le garanzie di cui in contratto e a risarcire il danno. Le spese di lite quindi devono seguire la soccombenza e i compensi professionali calcolati sulla totalità delle fasi processuali espletate. Dovrà altresì disporsi la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è manifesto l’elemento soggettivo della mala fede in capo alla società di Assicurazioni che, anziché recepire i numerosi inviti che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, abbia preferito obbligare l’attore ad adire il Tribunale. La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere legata al comportamento tenuto non solo nella fase prettamente processuale, ma anche in quella della mediazione / negoziazione e, in particolare, al fatto che la parte non abbia mai dato riscontro alcuno ai numerosi inviti e lettere. Se infatti la società di Assicurazioni avesse risposto e deciso di pagare il danno come stabilito nelle sentenze di primo e secondo grado, l’attore non avrebbe dovuto agire in giudizio . La recente sentenza del Tribunale, Roma, sez. XIII, del 29/05/2017 ha statuito che “ l’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata disposta dal giudice è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010; il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. ”. Nel caso di specie la mediazione è stata attivata preventivamente essendo di natura obbligatoria avendo ad oggetto contratti assicurativi. Tra le spese di lite in favore dell’attore dovrà essere liquidato anche l’esborso per la perizia medico legale di parte. La Giurisprudenza ha più volte affermato questo principio. La Cassazione del 18.5.2015 n. 10173 ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Esito: il Tribunale ha accolto le ragioni e tutte le domande presentate dall' Avvocato Beretta e condannato la società di Assicurazioni a risarcire tutti i danni così come dimostrati dal ricorrente. La società di Assicurazioni ha dovuto quindi pagare al cliente tutti i danni subiti alle condizioni di polizza infortuni, oltre al pagamento delle spese legali, spese di causa e spese dei consulenti di parte e del giudice. Il Tribunale ha altresì condannato la società di Assicurazioni ai sensi del l'art.8 comma 4 bis del D.lgs. n.28/2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nella misura di € 518,00.
Lo Studio Legale assiste privati e imprese in materia di diritto bancario. Spesso i rapporti con gli Istituti di credito e Intermediari presentano anomalie e irregolarità che consentono di chiedere e ottenere il rimborso di somme di denaro. Il Collegio ABF di Torino ha accolto il ricorso dell'avvocato Beretta promosso nell'interesse del cliente che aveva estinto in via anticipata il prestito con cessione del quinto dello stipendio. In particolare il Collegio ABF ha riconosciuto al cliente ai sensi dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB, il rimborso da parte dell’Intermediario dell’importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Collegio richiama la Corte di Giustizia Europea la quale ha stabilito che il diritto previsto dall’art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili up front. In merito agli oneri assicurativi, posto che questi sono sempre da rimborsare dall’intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), secondo il criterio indicato nelle Condizioni di Assicurazione di cui il ricorrente abbia firmato la “presa visione” e in mancanza secondo il criterio pro rata temporis. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso dell'Avvocato Beretta e disposto che l'intermediario corrisponda al cliente la somma di € 3.135,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, oltre alle spese di procedura ed € 200,00 alla Banca d'Italia.
Il Tribunale ha accolto le ragioni e tutte le domande presentate dall'Avvocato Beretta e condannato la società di Assicurazioni a risarcire tutti i danni al cliente. Il cliente subiva danni al proprio veicolo per causa esclusiva di altro conducente. La Compagnia di Assicurazioni dell'altro conducente non voleva pagare il danno ritenendo che il veicolo al momento del sinistro sarebbe stato privo di copertura assicurativa. L’Avvocato Beretta ha dimostrato che sussiste l’obbligo contrattuale per r.c.a. al momento del sinistro della Compagnia di Assicurazioni convenuta nonché l’esistenza del tagliando assicurativo. Pertanto il Giudice ha respinto le contestazioni di controparte e ha condannato la Compagnia di Assicurazioni dell’altro conducente di tutti i danni subiti oltre al pagamento delle spese processuali.
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