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Avvocato Fabio Filograsso a Foggia

Fabio Filograsso

Esperto in diritto bancario

Informazioni generali

Sono un avvocato civilista con esperienza ultradecennale in diritto bancario. Mi occupo anche di rapporti successori, locazioni, contrattualistica, recupero crediti ed esecuzioni. L'approccio con il cliente richiede sempre più step, partendo dalla descrizione della fattispecie da analizzare e passando per la predisposizione di una strategia da condividere con l'assistito e calibrata sul caso specifico.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Il settore che pratico maggiormente da diversi anni e in cui ho acquisito un'esperienza che mi ha portato anche ad essere relatore in alcuni convegni. In particolare, seguo con attenzione le varie problematiche che attengono i contratti di conto corrente e i prestiti personali, nonché le frodi on line ai danni dei clienti


Diritto civile

Il mio studio si occupa esclusivamente di diritto civile. Dal diritto bancario alle locazioni, dall'infortunistica stradale ai trasferimenti immobiliari, dalle successioni alla protezione dei patrimoni, gestiamo numerose problematiche sia di persone fisiche che di società


Eredità e successioni

La materia successoria richiede una preparazione tecnica specifica. Per questo mi propongo soprattutto di guidare il cliente verso scelte consapevoli sulla gestione futura dei propri beni e diritti. In quest'ottica, prediligo un'attività di consulenza preventiva in cui assistito le persone verso la migliore predisposizione di disposizione testamentarie secondo legge


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Sovraindebitamento, Previdenza, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Domiciliazioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Banca condannata a pagare € 543.571,41 per eliminazione anatocismo e applicazione “saldo zero”

Sentenza n. 343 del 04.03.2021 della Corte d'Appello di Bari

Con pregevole sentenza della Corte d’Appello di Bari (n. 343 del 04.03.2021 – Rel. dott. Sansone) siamo riusciti ad ottenere la condanna di una banca alla restituzione di € 543.571,41 in favore di un’impresa da noi assistita, grazie all’applicazione del saldo zero in caso di domanda riconvenzionale della banca. La pronuncia ha avuto modo di chiarire e ribadire diversi aspetti relativi alle principali criticità che affliggono i contratti di conto corrente, quali: illegittima applicazione di interessi anatocistici in mancanza di esplicito e formale adeguamento alla Delibera CICR del 09.02.2000; nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto; ordine di esibizione della documentazione in corso di causa (anche senza previa richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB); nullità degli interessi pattuiti mediante il richiamo agli “usi piazza”; legittima ricostruzione del rapporto di conto corrente mediante CTU anche quando non siano stati depositati tutti gli estratti conto. Ma, soprattutto, la pronuncia della Corte barese ha rimarcato il recente orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di contrapposte domande del correntista e della banca, allorquando vi sia incompletezza documentale, si applica il principio del “saldo zero” ai fini della ricostruzione del rapporto.

Pubblicazione legale

La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in caso di calamità naturali

Pubblicato su IUSTLAB

Per venire in soccorso ai tanti imprenditori agricoli che ogni anno subiscono i pesanti effetti delle diverse calamità naturali che si verificano (perdita totale o parziale del raccolto, danneggiamento delle colture e delle strutture aziendali, ecc.) lo Stato ha previsto alcuni aiuti. Leggendo il testo delle disposizioni normative che disciplinano le provvidenze concesse alle imprese agricole colpite da calamità naturali (D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 art. 1 commi 1 e 3, art. 5 comma 2 e art. 7 comma 1), si comprende bene come in presenza di certi eventi il Fondo di Solidarietà Nazionale intervenga a sostegno delle medesime imprese con vari tipi di intervento, tra cui quelli a carattere compensativo (art. 1). Più precisamente, l’art. 5 comma 2 lett. c) e l’art. 7 del D. Lgs. 29 Marzo 2004 n. 102 prevedono che, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, possono essere concessi aiuti, tra cui rientra anche la proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese suddette. In questi casi, su richiesta delle Regioni interessate dagli eventi calamitosi, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emana un apposito decreto con cui dichiara lo stato di calamità naturale e riconosce agli imprenditori colpiti gli aiuti previsti dal predetto D.Lgs. 102/2004. Quindi, viene demandato alle Regioni il colpito di raccogliere le istanze delle imprese agricole colpite da calamità (in particolare i dati dei finanziamenti per i quali sospendere i rimborsi e le informazioni sui danni subiti alla produzione e alle strutture) e verificare il rispetto di tutti i requisiti richiesti. Il provvedimento di ammissione ai benefici viene poi comunicato anche alle banche e agli Istituti finanziari che dovranno rispettarlo concedendo alle imprese agricole la sospensione accordata. Molto spesso, tuttavia, ciò non avviene. Sul punto, in diversi casi seguiti dal nostro Studio, la giurisprudenza si è espressa sull’obbligo delle banche di concedere agli agricoltori colpiti da calamità naturale la sospensione per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole. In particolare, riportiamo di seguito quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 12.04.2015: « Come si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nell’ipotesi in esame, la banca ha negato, all’odierna ricorrente, che pure risulta possedere i requisiti a tal fine richiesti dalla legge (cfr. documento 9 produzione ricorrente), la concessione del beneficio della proroga, previsto dal citato d. lgs. n. 102/04. Peraltro, a prescindere dalla legittimità di tale diniego – rispetto al quale è, tuttavia, opportuno osservare che il tenore della disposizione di legge non pare lasciare margini di apprezzamento discrezionale, in capo all’istituto di credito – è chiaro come, nella specie, la segnalazione a sofferenza, sia stata, di fatto, determinata unicamente dal ritardo nella restituzione del prestito agrario di cui si è detto. Infatti, giova ribadire come la banca non abbia offerto nessun elemento documentale (risultanze del bilancio, andamento complessivo dei rapporti intrattenuti con il cliente), dal quale poter inferire l’esistenza, rispetto all’odierno ricorrente, di una condizione assimilabile all’insolvenza. Ne segue che, laddove l’istituto di credito avesse, come era verosimilmente obbligato a fare, accordato la proroga di 24 mesi, così posticipando il termine per la restituzione del prestito fino al mese di aprile del corrente anno, non si sarebbe determinato ad effettuare la segnalazione a sofferenza, sin dal dicembre del 2014 ». Dopo questo provvedimento ne sono seguiti molti altri che hanno confermato il diritto alla sospensione dei pagamenti, circostanza che non può consentire alle banche di notificare precetti o segnalare in Centrale Rischi i nominativi dei mutuatari (v. ord. Trib. Foggia del 18.11.2021, che si allega). Quindi, è indiscusso il diritto delle imprese agricole colpite da calamità naturale a beneficiare della sospensione biennale dei rimborsi delle rate di finanziamenti ricevuti.

Titolo professionale

Studi legali dell'anno

Il Sole 24 Ore - 5/2023

Lo studio da me fondato insieme al Collega Michele Guerrieri è stato inserito nell'elenco degli Studi Legali dell'anno, curato da Il Sole 24 ore, per gli anni 2021, 2022 e 2023 nel settore Diritto Bancario e Finanziario - area Sud Italia

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