Per essere rappresentata in giudizio, - sia per agire che per difendersi -, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato a spese dello Stato, purchè le sue richieste non siano manifestamente infondate.
Questo vale per il processo civile ma anche per la volontaria giurisdizione, ivi compresi dunque le separazione e i divorzi congiunti. Ovviamente l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale anche nei procedimenti penali, amministrativi, tributari e contabili, anche se in questa sede ci occupiamo prevalentemente del processo civile.
Ad oggi il limite di reddito richiesto per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per come risultante dall'ultima dichiarazione, ammonta ad € 11.746,68. Proprio in questi giorni però è stato approvato un aumento del limite di reddito ad € 12.838,01, si attende solo l'ufficialità della modifica con la pubblicazione in Gazzetta.
NOTA BENE: se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i membri della famiglia, compreso ovviamente il richiedente.
ECCEZIONE A QUESTO PRINCIPIO: si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari. Ad esempio: nelle cause di separazione o divorzio il reddito del coniuge richiedente non si cumulerà con quello dell'altro coniuge.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
I cittadini italiani;
gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
gli apolidi;
gli enti o associazioni che perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Se la parte beneficiaria del patrocinio gratuito rimane soccombente nel giudizio, non potrà utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Si precisa inoltre che il patrocinio gratuito copre gli onorari e e spese dovuti al proprio difensore, non quanto il beneficiario, - in caso di soccombenza -, si trovasse condannato a pagare a controparte.
L'Avv. Fabio PIZZO ha esperienza pluridecennale in diritto civile, (ivi compreso diritto di famiglia, successioni, contrattualistica, locazioni, prop.rietà e diritti reali), diritto penale ed esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi. Iscritto anche nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Pistoia
Ho seguito moltissime cause in materia condominiale, avendo esperienza anche per aver amministrato piccole realtà condominiali, ho avuto occasione di occuparmi di ogni tipo di problematica inerente il condominio.
Esperienza pluridecennale nella redazione dei contratti di locazione e nelle procedure locatizie. Ho seguito moltissimi casi relativi a sfratti per morosità, occupazione senza titolo, comodato d'uso.
Nel corso degli anni mi sono occupato di moltissime procedure di sfratto, in ogni loro fase.
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Fabio Pizzo
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