La Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente riscritto le regole per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
L'intervento della Suprema Corte si era reso strettamente necessario dopo la sentenza "Grilli" che, rivoluzionando le cose, aveva stabilito che il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non era più da considerarsi il parametro su cui quantificare l'assegno di divorzio. In base alla sentenza "Grilli", l'assegno divorzile è dovuto al coniuge che non sia autosufficiente economicamente.
Molti Giudici si erano dunque adeguati alla nuova tendenza, mentre molti altri avevano sollevato non pochi dubbi.
Tale contrasto è stato alla fine risolto dall'intervento delle Sezioni Unite.
La pronuncia delle sezioni Unite, così come la precedente sentenza Grilli hanno tenuto conto, e giustamente, di quanto sia cambiata la società e le esigenze degli individui dal 1970 (anno a cui risale la legge sul divorzio).
Le Sezioni Unite hanno rilevato come sia il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia il parametro dell'autosufficienza economica siano entrambi non adeguati alla commisurazione dell'assegno divorzile.
Il caso è stato coì risolto dalla sentenza 18287 delle Sezioni Unite:
l'assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, vale a dire spetterà al coniuge che incolpevolmente sia privo di mezzi di sussistenza, ma avrà anche una funzione compensativa, cioè dovrà tener conto del tempo e delle energie che il coniuge (a cui l'assegno spetta) ha profuso nel mandare avanti la famiglia consentendo all'altro coniuge di dedicarsi al lavoro;
il Giudice di merito dovrà procedere ad un approfondito accertamento dei fatti posti alla base della disparità economica conseguente allo scioglimento del matrimonio;
sarà necessario accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla gestione del menage familiare e conseguentemente alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale dell'altro coniuge;
l'assegno dunque sarà dovuto all'esito di un bilancio complessivo delle condizioni economiche dei coniugi, dell'impegno dato da ciascuno al menage familiare, dell'età dei coniugi ed della loro capacità di produrre redditi in futuro.
Ovviamente l'importo dell'assegno potrà sempre essere modificato in base alla modifica sopravvenuta delle condizioni economiche dei coniugi.
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Fabio Pizzo
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