L’operazione di assunzione di nuovi dipendenti, precedentemente in forza ad altra impresa concorrente è di per sé lecita, e possibile.
A fronte di un quadro normativo piuttosto vago (comma 3 dell’art. 2598 c.c.) si può fissare un punto fermo nel ritenere illecita l’assunzione di nuova forza lavoro solo quando essa sia finalizzata a disgregare, in modo traumatico, l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore, e a procurare così un vantaggio competitivo indebito.
Quindi, per fare un esempio, se il nuovo datore già operava nel settore ove verranno impiegate le nuove forze lavoro e, presso l’ex datore, il trasferimento di questi dipendenti non provoca effetti gravemente traumatici, tali da poter sostenere che quel ramo di attività, a seguito della migrazione, sia stato definitivamente disgregato, nessun problema.
Se invece gli effetti presso l’uno o l’altro sono di maggiore impatto occorre prestare attenzione.
I giudici ancorano l’essenza dell’animus nocendi a taluni elementi obiettivi:
In tal senso, il reclutamento del personale dipendente si connoterà di intenzionale slealtà ogni qual volta venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) tali da vulnerare i limiti di tollerabilità del reclutamento. In altre parole può divenire censurabile la condotta dell’impresa diretta a ottenere “parassitariamente un vantaggio concorrenziale” attraverso l’acquisizione di uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione del concorrente di sue specifiche possibilità operative, media
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Fabrizio Fabbri
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