Qualcuno opina sia possibile sostenere una responsabilità extracontrattuale della struttura basandola su di una interpretazione dell’art. 3 comma 1 del decreto Balduzzi (legge n. 189 del 2012) laddove esso, affermando che in ambito penale il medico non risponde penalmente per colpa lieve, pur rimanendo fermi gli obblighi risarcitori di cui all’articolo 2043 del codice civile, determinerebbe per ciò solo un riconoscimento, in sede civile, della sola responsabilità aquiliana.
Si tratta di una nota tesi, peraltro assolutamente minoritaria (facente capo alla citata sentenza del Tribunale di Milano, del 17 luglio 2014, e a quella del Tribunale di Enna, del 18 maggio 2013), pacificamente superata dalla Giurisprudenza più autoritaria e recente.
La Corte di Cassazione, con molta chiarezza ha infatti affermato che la norma del decreto Balduzzi concerne solo la responsabilità penale, e comporta che l’inciso, ove si prevede resti fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c., tende solamente ad affermare la rilevanza della colpa lieve in ambito civilistico, dovendosi escludere qualsiasi volontà di qualificare tale responsabilità necessariamente, e solo, come extracontrattuale.
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., poiché’ in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere
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