Avvocato Fabrizio Fabbri a Cesena

Fabrizio Fabbri

Materie prevalenti: diritto bancario, sanità, immobiliare, ristrutturazione debiti

Informazioni generali

Iscritto all'albo dal 1995 l'Avv. Fabrizio Fabbri si occupa prevalentemente di malasanità, immobiliare, ristrutturazione dei debiti aziendali, commerciale, infortuni sul lavoro e civili. L'offerta è diretta alle imprese e anche ai privati.

Esperienza


Incidenti stradali

Lo studio da tempo segue casi di risarcimento da incidente stradale, in particolare situazioni dalle quali è derivata la morte di uno o più soggetti coinvolti, potendo anche seguire i profili di carattere penale


Diritto bancario e finanziario

Il diritto bancario per materia se specialistica. Il mio studio collabora da oltre vent'anni con alcuni istituti di credito e segue cause in materia di anatocismo e altre clausole bancarie.


Sfratto

La consulenza immobiliare è una delle attività di maggior interesse dello studio e pertanto sono numerosi sfratti promossi annualmente per conto dei proprietari nei confronti di inquilini morosi.


Altre categorie

Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Pignoramento, Diritto immobiliare, Cassazione, Fallimento e proc. concorsuali, Eredità e successioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Edilizia agevolta e prezzo massimo di vendita

Solitamente gli immobili costruiti in edilizia agevolata, ex art. 35 Legge n. 865/1971 (aree P.E.E.P.), hanno un prezzo massimo di cessione stabilito proprio in virtù della loro funzione specifica, tesa ad evitare che, chi ha beneficiato della agevolazione, non speculi vendendo ad un prezzo maggior il bene, realizzando così un profitto non dovuto. La materia è complessa e articolata e opertativamente deve essere affrontata con l’aiuto di un notaio che si occuperà della stipula, e in via preventiva, occorrendo, con un legale che si dedichi ad una attenta lettura della convenzione stipulata con il Comune. In ogni caso, per tutta la durata del vincolo, che di solito è di vent’anni, e salvo rimozione, il limite del prezzo massimo segue sempre il bene nei vari eventuali passaggi di compravendita, costruttore proprietario prima e proprietario nuovo acquirente poi e via via così. Il vincolo si configura tecnicamente come un onere reale che segue l’immobile indipendentemente dai soggetti che ne ricevono l’intestazione. Detto ciò: cosa succede qualora l’immobile venga compravenduto ad un prezzo maggiore? La Cassazione ha avuto modo di dichiarare, con sentenza Cassazione civile , sez. II , 28/05/2018 , n. 13345 che la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita perciò di diritto, ex art. 1419, comma 2, e 1339 c.c., da altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza dell’originaria convezione di concessione con conseguente diritto, in capo all’acquirente, di domandare la restituzione della parte in eccesso al venditore ma sempre ferma la valid

Pubblicazione legale

Assunzione di nuovi dipendenti e storno

L’operazione di assunzione di nuovi dipendenti, precedentemente in forza ad altra impresa concorrente è di per sé lecita, e possibile. A fronte di un quadro normativo piuttosto vago (comma 3 dell’art. 2598 c.c.) si può fissare un punto fermo nel ritenere illecita l’assunzione di nuova forza lavoro solo quando essa sia finalizzata a disgregare, in modo traumatico, l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore, e a procurare così un vantaggio competitivo indebito. Quindi, per fare un esempio, se il nuovo datore già operava nel settore ove verranno impiegate le nuove forze lavoro e, presso l’ex datore, il trasferimento di questi dipendenti non provoca effetti gravemente traumatici, tali da poter sostenere che quel ramo di attività, a seguito della migrazione, sia stato definitivamente disgregato, nessun problema. Se invece gli effetti presso l’uno o l’altro sono di maggiore impatto occorre prestare attenzione. I giudici ancorano l’essenza dell’animus nocendi a taluni elementi obiettivi: In tal senso, il reclutamento del personale dipendente si connoterà di intenzionale slealtà ogni qual volta venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) tali da vulnerare i limiti di tollerabilità del reclutamento. In altre parole può divenire censurabile la condotta dell’impresa diretta a ottenere “parassitariamente un vantaggio concorrenziale” attraverso l’acquisizione di uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione del concorrente di sue specifiche possibilità operative, media

Pubblicazione legale

Decreto Balduzzi

Qualcuno opina sia possibile sostenere una responsabilità extracontrattuale della struttura basandola su di una interpretazione dell’art. 3 comma 1 del decreto Balduzzi (legge n. 189 del 2012) laddove esso, affermando che in ambito penale il medico non risponde penalmente per colpa lieve, pur rimanendo fermi gli obblighi risarcitori di cui all’articolo 2043 del codice civile, determinerebbe per ciò solo un riconoscimento, in sede civile, della sola responsabilità aquiliana. Si tratta di una nota tesi, peraltro assolutamente minoritaria (facente capo alla citata sentenza del Tribunale di Milano, del 17 luglio 2014, e a quella del Tribunale di Enna, del 18 maggio 2013), pacificamente superata dalla Giurisprudenza più autoritaria e recente. La Corte di Cassazione, con molta chiarezza ha infatti affermato che la norma del decreto Balduzzi concerne solo la responsabilità penale, e comporta che l’inciso, ove si prevede resti fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c., tende solamente ad affermare la rilevanza della colpa lieve in ambito civilistico, dovendosi escludere qualsiasi volontà di qualificare tale responsabilità necessariamente, e solo, come extracontrattuale. L’articolo 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., poiché’ in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere

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Lo studio

Fabrizio Fabbri
Corte Don G. Botticelli, 58
Cesena (FC)

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