Avvocato Fabrizio Faustini a Frosinone

Fabrizio Faustini

Avvocato cassazionista esperto in diritto civile, commerciale, assicurativo, esecuzioni

Informazioni generali

L'avvocato Fabrizio Faustini si è diplomato al Liceo Classico con la votazione di 60/60, si è laureato in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode, è stato ammesso al dottorato di ricerca di diritto commerciale posizionandosi secondo in graduatoria. Vanta pubblicazioni di articoli e note a sentenza sulle principali riviste giuridiche nazionali. Si è iscritto all'albo degli avvocati a 27 anni nel 2005 ed all'albo speciale dei cassazionisti a 39 anni nel 2018. Ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del diritto civile, nel diritto commerciale, nel diritto assicurativo e delle esecuzioni.

Esperienza


Diritto civile

Solida formazione universitaria e costante approfondimento di ogni istituto del diritto civile nella quotidiana prassi professionale, in cui si affrontano casi di responsabilità medica e da circolazione stradale, obbligazioni e contratti, con particolare riferimento a somministrazione, vendita, cessione del credito, cessione del contratto, locazione, appalto, trasporto, mandato, agenzia, mutuo, assicurazione, fideiussione. Con particolare frequenza si occupa di proprietà, possesso e diritti reali, ed in particolare di superficie, servitù, usufrutto, comunione, azione di nuova opera e di danno temuto, azione di spoglio.


Diritto assicurativo

L'avvocato Faustini è fiduciario di compagnie di assicurazione, costituendosi in giudizio dal lato passivo dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.


Recupero crediti

L'avvocato Faustini vanta consolidati rapporti con imprese di piccole e grandi dimensioni, per conto delle quali cura il recupero del credito in ogni fase, dalla diffida all'esecuzione


Altre categorie

Pignoramento, Eredità e successioni, Separazione, Diritto commerciale e societario, Diritto condominiale, Sfratto, Locazioni, Diritto di famiglia, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Contratti, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Ottenuta sentenza dal Tribunale di Frosinone pubblicata sulla rivista Guida al Diritto

Tribunale Frosinone sez. I, 6/09/2023, n. 893 in Guida al diritto, 2023, 43

I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 del Cc, (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi

Sentenza giudiziaria

Ottenuta dall'avv. Faustini una inedita pronuncia di legittimità che ha riconosciuto che l'azione revocatoria ordinaria sia esperibile anche nei confronti del terzo pignorato

Ordinanza della Corte di Cassazione 3640/2025 del 29.12.2025

La Suprema Corte con tale pronuncia resa in un giudizio patrocinato dall'avv. Faustini esprime un principio che, per quanto consta, risulta del tutto inedito in materia di azione revocatoria ordinaria e, segnatamente, che essa sia esperibile dal creditore non solo nei confronti del proprio diretto debitore, bensì anche nei confronti del debitor debitoris al quale abbia notificato un pignoramento presso terzi. I giudici di Piazza Cavour, inoltre, affrontano il tema della sufficienza della mera riproposizione, ex art. 346 c.p.c., delle doglianze non accolte - senza necessità di appello incidentale - sulle questioni decise nei precedenti gradi senza efficacia di giudicato, tale essendo ritenuto l’accertamento del credito nell’ambito dell’azione revocatoria. Inoltre, affermano il principio che il difensore antistatario non ha legittimazione ad esperire l’azione revocatoria con riferimento alle spese liquidate, essendo in tali ipotesi legittimata a sollevare doglianze di merito esclusivamente la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Infine, confermano che la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità ipso iure della sentenza qualora tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione.

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