Avvocato Federica Cucciniello a Torino

Federica Cucciniello

Avvocatomatrimonialista/immigrazionista-contrattidiconvivenza-cittadinanza iuresanguini

Informazioni generali

Giovane ma intraprendente avvocato, dopo circa dieci anni di esperienza in prestigiosi Studi legali, dal 2020 ho avviato la mia attività i zona Crocetta a Torino. Laureata con Lode all'Università di Torino (2011), ho frequentato e conseguito con profitto un Master di II livello presso la prestigiosa LUISS Guido Carli di Roma (2013), approfondendo sia la materia civile che il diritto amministrativo e penale. Metto, quindi, a disposizione dei clienti un significativo bagaglio di conoscenza del diritto (nello specifico il diritto civile) oltre ad un'importate esperienza maturata a fianco di illustri Colleghi.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Ho lavorato con una collega che si occupava di diritto dell'immigrazione (cittadinanza, permessi di soggiorno) e mi sono occupata, in materia, anche di redigere diversi ricorsi al Tar. Attualmente condivido lo studio con collega specializzato in cittadinanza per discendenza (materia trattata in via esclusiva) su cui sono molto preparata


Diritto di famiglia

Ho lavorato per 3 anni in uno studio che si occupava quasi esclusivamente del diritto di famiglia. Ho una predilezione per questa materia che mi permette di combinare l'aspetto giuridico (e più tecnico) con la mia propensione all'ascolto degli altri e dei loro bisogni. Il diritto di famiglia, infatti, ha spesso diverse implicazioni personali che necessitano di un'attenzione e di una "cura" per il cliente, che va ben oltre la mera preparazione tecnica.


Incidenti stradali

Esperienza specifica maturata a seguito di collaborazione con collega fiduciaria di un Assicurazione. Posso seguire con efficenza e celerità l'intero iter di liquidazione e ho diversa esperienza nella trattazione del sinistro con i liquidatori


Altre categorie

Diritto civile, Separazione, Divorzio, Sfratto, Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Locazioni, Diritto dei trasporti terrestri, Diritti umani, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Patto di convivenza autenticato da un avvocato tra cittadino/a italiano e straniero privo di permesso di soggiorno DEVE essere registrato e consente ottenimento di un permesso per motivi familiari

Pubblicato su IUSTLAB

Un recente e ormai consolidato orientamento giurisrudenziale, riconosce alle coppie formate da cittadino italiano e straniero irregolare, di ottenere la registrazione del contratto di convivenza e, conseguentemente, il permesso di soggiorno per motivi familiari. Diversi Tribunali si sono espressi in questi ultimi 3 anni, prevedendo l'obbligo del Comune di trascrivere i contratti di convivenza alle seguenti condizioni: - patto autenticato da avvocato; - uno dei due conviventi deve essere cittadino italiano; -vi deve essere tra le parti una comprovata relazione affettiva, e non ha rilevanza che uno dei due sia IRREGOLARE. Alla base delle decisioni dei Giudici vi è una lettura costituzionalmente e convezionalmente orientata delle norme che regolano la materia ed in particolare: L’art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile”. L’accertamento della stabile convivenza, ai sensi della legge di cui sopra, comma 37 , avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett.b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente ( D.P.R. 30/05/1989 n. 223 ). L’art. 4 così recita “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. L’art. 13 , rubricato “ dichiarazioni anagrafiche ” afferma che “ Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art.6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza dal’estero; b) costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio ….”. Sulla corretta lettura del dettato normativo, in particolare del comma 37, si è aperto nel tempo un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che vede oggi prevalere un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tipo sostanziale. Secondo questa ormai consolidata tesi, il requisito dell’iscrizione anagrafica deve ritenersi elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della stabile convivenza, da considerarsi invece l’unico elemento richiesto per la formazione sociale denominata convivenza di fatto. In altre parole, in osservanza al disposto dell’art. 8 CEDU e ai principi della Direttiva Europea 2004/38/CE recepita in Italia con il D.lgs. 30/2007, deve ritenersi che la convivenza abbia natura fattuale, “ rispetto alla quale la dichiarazione anagrafica è solo strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo ” ( Tribunale di Milano, ordinanza 31 maggio 2016 [1] ; in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Milano, ordinanza del 25.04.2021 ; Tribunale Ordinario di Bologna, ordinanza del 01.12.2022 ). Ne discende, quindi, che “ la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto , in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile ” ( Tribunale di Foggia, ordinanza del 30.11.2022- in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Bari, ordinanza del 04.08.2023, Tribunale di Mantova, ordinanza del 01.04.2022; Tribunale di Viterbo, ordinanza del 25.04.2023 ). E ancora Ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.lgs 30/2007, “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: […]b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”. In definitiva, rivolgendovi ad un avvocato specializzato, anche in ipotesi di rifiuto del COmune, potrete adire il Tribunale compentente ed ottenere la tracrizione del contratto di convivenza, la quale a sua volta vi consentirà di richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Sentenza giudiziaria

Contratto di convivenza e permesso di soggiorno

TRIBUNALE DI FOGGIA ORDINANZA DEL 30.11.2022

Si può ottenere un permesso per motivi di familiari se si dimostra una relazione affettiva stabile con un cittadino UE. La giurisprudenza è ormai conforme nel ritenere che, provando il legame di coppia, è possibile essere riconosciuti come famiglia di fatto che merita tutela secondo i nostro Ordinamento. I conviventi, quindi, sottoscritto un contrato di convivenza autenticato da un avvocato, possono chieder che il Comune lo registri anche se uno dei componenti della coppia non è in possesso di un permesso di soggiorno. A fronte del rifiuto del Comune, con l'assistenza di un legale esperto, si può proporre ricorso in urgenza ed in pochi mesi ottenere la decisione del Tribunale.

Pubblicazione legale

Dopo la RIforma Cartabia, è possibile chiedere contestualmente la separazione ed il divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

La Riforma Cartabia ha inciso su diversi aspetti del diritto civile, modificando alcuni aspetti sostanziali anche del diritto di famiglia. Tra le tante novità, vi è l'introduzione della possibilità per i coniugi che intendono porre termine alla loro vita in comune, di chiedere contestualmente- ovvero con un unico ricorso- sia la separazione che il divorzio. Ciò non significa che otterranno contemporameamente entrambe le decisioni, ma significa che tramite il legale potranno da subito formulare entrambe le domande ed ottenuta- anche solo la sentenza parziale di separazione- avere quella di divorzio in un breve termine. Questo termine, nello spefico varia a seconda che la domanda introduttiva sia congiunta (ovvero sia avviata una separazione consensuale) oppure no. Nella prima ipotesi, che presuppone un accordo dei coniugi circa le condizioni di separazione, il divorzio si potrà ottenere decorsi 6 mesi dalla data della prima udienza. In caso, invece, di sepazione giudiziale, il termine per ottenere il divorzio sarà di 12 mesi da calcolarsi dalla data di prima comparazione dei coniugi davanti al Tribunale. E' evidente che, stante la tecnicità della materia, soprattutto in ipotesi di conflittualità tra i coniugi, è fonamentalmente rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di famiglie. E' bene ricordare che i coniugi possono avvalersi di un unico avvocato, solo nel caso in cui vi sai la volontà di procedere consensualmente.

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Lo studio

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Via Giuseppe Piazzi 51
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