Pubblicazione legale
Patto di convivenza autenticato da un avvocato tra cittadino/a italiano e straniero privo di permesso di soggiorno DEVE essere registrato e consente ottenimento di un permesso per motivi familiari
Pubblicato su IUSTLAB
Un recente e ormai consolidato orientamento giurisrudenziale, riconosce alle coppie formate da cittadino italiano e straniero irregolare, di ottenere la registrazione del contratto di convivenza e, conseguentemente, il permesso di soggiorno per motivi familiari. Diversi Tribunali si sono espressi in questi ultimi 3 anni, prevedendo l'obbligo del Comune di trascrivere i contratti di convivenza alle seguenti condizioni: - patto autenticato da avvocato; - uno dei due conviventi deve essere cittadino italiano; -vi deve essere tra le parti una comprovata relazione affettiva, e non ha rilevanza che uno dei due sia IRREGOLARE. Alla base delle decisioni dei Giudici vi è una lettura costituzionalmente e convezionalmente orientata delle norme che regolano la materia ed in particolare:
L’art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016 prevede che “si
intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente
da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un
unione civile”.
L’accertamento della
stabile convivenza, ai sensi della legge di cui sopra, comma 37 , avviene
con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13,
comma 1, lett.b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento
anagrafico della popolazione residente ( D.P.R. 30/05/1989 n. 223 ).
L’art. 4 così recita “Agli effetti anagrafici per famiglia si
intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da
una sola persona”.
L’art. 13 , rubricato “ dichiarazioni anagrafiche ” afferma che “ Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai
responsabili di cui all’art.6 del presente regolamento concernono i seguenti
fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero
trasferimento di residenza dal’estero; b) costituzione di una nuova famiglia o
di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della
famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento
qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio ….”.
Sulla corretta lettura
del dettato normativo, in particolare del comma 37, si è aperto nel tempo un
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che vede oggi prevalere
un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tipo
sostanziale.
Secondo questa ormai
consolidata tesi, il requisito dell’iscrizione anagrafica deve ritenersi
elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della stabile
convivenza, da considerarsi invece l’unico elemento richiesto per la formazione
sociale denominata convivenza di fatto.
In altre parole, in
osservanza al disposto dell’art. 8 CEDU e ai principi della Direttiva Europea
2004/38/CE recepita in Italia con il D.lgs. 30/2007, deve ritenersi che la
convivenza abbia natura fattuale, “ rispetto alla quale la dichiarazione
anagrafica è solo strumento privilegiato di prova e non anche elemento
costitutivo ” ( Tribunale di Milano, ordinanza 31 maggio 2016 [1] ; in
senso conforme, tra le altre, Tribunale di Milano, ordinanza del 25.04.2021 ;
Tribunale Ordinario di Bologna, ordinanza del 01.12.2022 ).
Ne discende, quindi, che “ la mancanza della dichiarazione
anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto , in
presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del
rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ” ( Tribunale di Foggia, ordinanza del 30.11.2022- in
senso conforme, tra le altre, Tribunale di Bari, ordinanza del 04.08.2023,
Tribunale di Mantova, ordinanza del 01.04.2022; Tribunale di Viterbo, ordinanza
del 25.04.2023 ). E ancora Ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.lgs 30/2007, “Senza pregiudizio del diritto personale di
libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il
soggiorno delle seguenti persone: […]b) il partner con cui il cittadino
dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”. In definitiva, rivolgendovi ad un avvocato specializzato, anche in ipotesi di rifiuto del COmune, potrete adire il Tribunale compentente ed ottenere la tracrizione del contratto di convivenza, la quale a sua volta vi consentirà di richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per motivi familiari.