Pubblicazione legale:
Il ruolo dei
promoter nel settore del marketing operativo
I promoter sono
quei lavoratori impiegati in attività di promozione di prodotti e servizi, che
operano soprattutto presso punti vendita della grande distribuzione, fiere o
eventi.
La loro attività
rientra a pieno titolo nel marketing operativo, in quanto costituisce il
momento concreto di contatto tra l’azienda e il consumatore finale.
Attraverso i promoter
le imprese attuano strategie di comunicazione direttamente “sul campo”, con
l’obiettivo non solo di incrementare le vendite, ma anche di rafforzare la
brand awareness e a raccogliere feedback immediati dal mercato.
Qualificazione
del rapporto: subordinato o autonomo?
La discontinuità, la
brevità e la variabilità che caratterizzano le prestazioni svolte dai promoter,
nella prassi, inducono le imprese ad inquadrare questi lavoratori nell’alveo
del rapporto di lavoro autonomo occasionale oppure del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa. Tali soluzioni, tuttavia, non sempre
risultano coerenti con la realtà operativa poiché l’attività dei promoter è
spesso contraddistinta anche dai tratti tipici del lavoro subordinato, quali la
soggezione del promoter al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del
datore di lavoro.
Sotto ulteriore
profilo, le imprese che operano nel settore del marketing operativo operano comunemente
in regime di appalto di servizi e l’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 espressamente
prevede che “Il personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale
stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore
e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del
subappalto”.
Ne consegue che le
imprese dovrebbero prestare particolare attenzione nella scelta della tipologia
contrattuale con cui formalizzare il rapporto di lavoro del promoter, poiché un
utilizzo improprio del contratto di lavoro autonomo occasionale o del contratto
di collaborazione potrebbe esporle al rischio di riqualificazione d’ufficio o in
via giudiziale del rapporto di lavoro, con conseguenti ricadute in termini
retributivi, contributivi e sanzionatori.
La sfida di conciliare
l’attività del promoter con i vincoli propri della subordinazione
Una possibile soluzione per contemperare le
peculiarità dell’attività dei promoter con i vincoli imposti dal rapporto di
lavoro subordinato è rappresentata dal contratto
di lavoro intermittente o “a chiamata”.
La normativa vigente (artt. 13 e ss. D.lgs. n. 81/2015)
consente il ricorso a tale istituto soltanto in presenza delle esigenze
individuate:
Proprio qui emerge la criticità: il Regio Decreto
del 1923 non annovera i promoter tra le figure per le quali è consentito il
ricorso al contratto di lavoro intermittente e le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sono restie ad ampliare, a livello nazionale o
territoriale, l’elenco delle figure professionali di cui al decreto in
commento.
Resta tuttavia utilizzabile lo strumento del
contratto aziendale e, in particolare, con la finalità di introdurre regole ad
hoc che consentano di coniugare le esigenze di flessibilità delle imprese con i
vincoli normativi che disciplinano il contratto di lavoro intermittente, del
contratto di prossimità a livello aziendale.
I vantaggi del contratto di prossimità
Attraverso il contratto di prossimità ex art. 8
del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, le imprese potrebbero non solo
inquadrare il rapporto di lavoro dei promoter nel contratto a chiamata, ma
anche introdurre deroghe alla disciplina vigente relativa a tale tipologia
contrattuale.
Così, ad esempio, sarebbe possibile derogare ai limiti di età e al numero massimo di giornate di impiego del promoter/intermittente.
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