Avvocato Federica Parente a Milano

Federica Parente

Avvocato esperto in diritto del lavoro

Informazioni generali

Nel 2018 ho fondato lo Studio Legale FP Legale Lavoro, con l’obiettivo di offrire consulenza e assistenza legale in favore di imprese e privati. Mi occupo di: - Diritto del lavoro - Relazioni industriali - M&A Labour - Rapporti di lavoro e privacy - Salute e sicurezza sul lavoro - Rapporti di agenzia e altre forme di lavoro autonomo. Credo fortemente che la professione legale debba essere esercitata con competenza, trasparenza e con un approccio orientato alla costruzione di soluzioni pratiche e sostenibili, per chi lavora e per chi fa impresa.

Esperienza


Diritto del lavoro

Le imprese necessitano di un supporto efficiente e tempestivo nella gestione quotidiana del personale. Con tali caratteristiche metodologiche, l'avv. Parente presta attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in favore delle imprese, rispetto a qualsivoglia tematica che possa riguardare il dipendente, l'agente o altra tipologia di lavoratore autonomo (ad es. contratti di lavoro, trasferimento del dipendente, mutamento delle mansioni, risoluzione del rapporto di lavoro). Parimenti, l'avv. Parente assiste i lavoratori subordinati e autonomi rispetto a tutte quelle vicende che possono riguardare la vita lavorativa.


Mobbing

Il mobbing rappresenta una pratica vessatoria posta ai danni del lavoratore che spesso si accompagna alla fattispecie del demansionamento. Entrambe le fattispecie, opportunamente dimostrate, consentono ai lavoratori di ottenere risarcimenti anche importanti. L'avv. Parente mette a disposizione la sua esperienza professionale al fine di assistere i lavoratori nella tutela dei propri diritti ma anche di prestare al datore di lavoro l'opportuna consulenza per evitare fenomeni che possono determinare gravi conseguenze per l'impresa.


Licenziamento

La risoluzione del rapporto di lavoro rappresenta un evento di difficile gestione tanto per le imprese quanto per i lavoratori. Le imprese, al fine di evitare o minimizzare gli impatti economici del recesso, devono formalizzare e motivare il licenziamento secondo quanto previsto non solo dalla normativa vigente ma anche dalla giurisprudenza che è in costante cambiamento. I lavoratori, d'altro canto, si trovano ad affrontare un evento traumatico sia per la propria vita professionale che personale. L'avv. Parente assiste quotidianamente imprese e lavoratori nella gestione di tale delicato momento del rapporto di lavoro.


Altre categorie

Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Mobbing, straining ed eristress: onere della prova e danni risarcibili

Pubblicato su IUSTLAB

La fonte legale Le fattispecie del mobbing , dello straining e dell’ eristress sono riconducibili alla violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti. Mobbing e onere della prova Integra la fattispecie del mobbing la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico o dei colleghi che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e del complesso della sua personalità. Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da mobbing, grava sul dipendente l’ onere di provare : a) una molteplicità di comportamenti illeciti (ad es., molestie sessuali, demansionamento, trasferimento illecito) o anche leciti se considerati singolarmente (ad es. collocazione della postazione di lavoro in luoghi isolati e angusti, privazione dei mezzi necessari per rendere la prestazione lavorativa, ripetute visite mediche di controllo) posti in essere nei suoi confronti; la b) la sistematicità e reiterazione dei detti comportamenti; c) l' intento persecutorio , nel senso che i comportamenti devono rientrare in un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione; e d) l'evento lesivo della salute (ad es., sindrome ansiosa o depressiva); e) il nesso di causalità tra la condotta mobbizzante e il pregiudizio all'integrità psico-fisica subito. Nel caso di " mobbing orizzontale ", ossia attuato dai colleghi di lavoro, occorre anche che il lavoratore dimostri la consapevolezza da parte del datore di lavoro dell'attività persecutoria subita e che il datore di lavoro sia rimasto inerte nella rimozione del fatto lesivo. Straining e onere della prova Lo straining è una forma attenuata di mobbing in cui difetta l’elemento della continuità delle azioni vessatorie. In particolare, lo straining è configurabile quando ricorrono comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente , anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero. Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da straining, grava sul dipendente l’ onere di provare : a) i comportamenti stressogeni ; b) l' intento persecutorio ; c c) l' evento lesivo della salute; d) il nesso di causalità tra i comportamenti stressogeni e il pregiudizio all'integrità psico-fisica. Eristress e onere della prova Recenti pronunce giurisprudenziali hanno affermato il principio per il quale la mancanza di un intento persecutorio – requisito necessario ai fini della configurazione delle fattispecie di mobbing o di straining – non esonera comunque il giudice dal valutare se, alla luce dei fatti dedotti, vi sia stato un inadempimento del datore di lavoro fonte di danno alla salute del dipendente: “ In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi." (Cass. n. 3692/2023, Cass. n. 10730/2025). Trattasi del c.d. eristress , ossia l’esposizione prolungata a un ambiente lavorativo caratterizzato da tensioni interpersonali e clima ostile in grado di determinare, anche in soggetti solo marginalmente coinvolti, un pregiudizio psico-fisico meritevole di tutela, configurandosi come conseguenza indiretta ma rilevante dell’ambiente lavorativo nocivo. Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da eristress, grava sul dipendente l’ onere di provare : a) la nocività dell’ambiente di lavoro ; b) l' evento lesivo della salute; c) il nesso di causalità tra l’ambiente di lavoro nocivo e il pregiudizio all'integrità psico-fisica. I danni risarcibili Le fattispecie esaminate possono determinare il diritto del dipendente al risarcimento tanto dei danni patrimoniali quanto dei danni non patrimoniali subiti. Per quanto riguarda i danni patrimoniali possono consistere, ad esempio, nel mancato godimento di elementi retributivi o indennità conseguenti al demansionamento, nelle maggiori spese sostenute a seguito del trasferimento della sede di lavoro o nelle spese mediche affrontate per curare la patologia insorta. In tali ipotesi, il risarcimento deve avere funzione reintegratoria, riportando il lavoratore nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se l’evento lesivo non si fosse verificato. Il danno non patrimoniale risarcibile è il danno biologico che la giurisprudenza più recente definisce come "danno dinamico-relazionale" proprio perché esso comprende sia i risvolti anatomo-funzionali che quelli relazionali del danno alla persona. Il danno biologico viene di prassi calcolato sulla base delle Tabelle di Milano che utilizzano parametri legati all'età della persona e alla percentuale della diminuzione dell'integrità psico-fisica accertata. Il danno biologico può determinare una invalidità tanto permanente quanto temporanea. Ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto.

Pubblicazione legale

Due Diligence Labour & Payroll: lo strumento di prevenzione per le PMI

Pubblicato su IUSTLAB

L 1. 1. L'oggetto della Due Diligence Labour & Payroll Per Due Diligence Labour & Payroll si intende l’attività di analisi dell’impresa sotto il profilo del diritto del lavoro e del diritto sindacale. L’attività comprende inoltre la verifica delle politiche retributive adottate e del corretto adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali connessi alla gestione del personale. In estrema sintesi, la Due Diligence Labour & Payroll ha per oggetto: Rapporti di lavoro subordinato - tipologie contrattuali in uso (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, part-time, smart working, telelavoro, ecc.) - clausole / patti accessori (patti di non concorrenza, accordi di riservatezza, patti di stabilità, patti di prolungamento del preavviso, clausole di rendimento minimo, ecc.) - inquadramenti contrattuali, mansioni e CCNL applicato - politiche retributive (stipendi, fringe benefits, premi, piani di incentivazione e MBO, piani di compartecipazione come stock option, ecc.) - - gestione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e del lavoro notturno, con analisi dell’incidenza economica e della conformità alle procedure autorizzative - - gestione di distacchi e trasferimenti - - adempimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie - - infortuni sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro - - adempimento dei principali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (DVR, nomine RSPP, medico competente, RLS, formazione, ecc.) P rivacy e strumenti di controllo a distanza (art. 4 Statuto dei Lavoratori) Presenza del Codice disciplinare, Regolamenti e Policy aziendali Relazioni sindacali - - presenza di rappresentanze sindacali in azienda - - contratti integrativi aziendali anche di prossimità - - analisi dei rapporti con le rappresentanze sindacali e con i sindacati (scioperi, contenziosi, accordi in fase di negoziazione) Pregresse procedure di trasferimento, cessione di azienda o di ramo di azienda Regolarità retributiva, contributiva e fiscale - - retribuzioni corrisposte in ragione dell’inquadramento contrattuale e delle mansioni assegnate - - TFR (maturato, anticipato, accantonato) - - gap retributivi tra lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di pari valore - - corretta elaborazione delle buste paga e regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (LUL, CU, 770, F24, DURC, autoliquidazione INAIL) Procedimenti disciplinari, licenziamenti e altre ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro - - procedimenti disciplinari e sanzioni - - licenziamenti individuali e collettivi - - dimissioni, risoluzioni consensuali, pensionamento Vertenze stragiudiziali e contenzioso - - mappatura delle controversie pendenti o potenziali con lavoratori o enti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) - - accantonamenti a bilancio con riguardo al contenzioso - - verbali di conciliazione Contratti di somministrazione, contratto di appalto o di fornitura di servizi da eseguirsi nei locali aziendali Rapporti organici con gli amministratori Rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (lavoratori autonomi occasionali, consulenti, agenti, collaboratori, ecc.) 2. Ambito di applicazione Normalmente si ricorre alla Due Diligence Labour & Payroll in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e acquisizioni (M&A), trasferimenti o cessioni di azienda o di ramo ex art. 2112 c.c., conferimenti, scissioni, joint ventures, nonché in vista di una quotazione in borsa o dell’ingresso di nuovi investitori. In tutti questi casi, la finalità dell’attività di Due Diligence è quella di individuare eventuali irregolarità e criticità giuslavoristiche, fiscali e contributive nonché le conseguenti potenziali passività o rischi economico-legali che possano incidere sul valore o sulla fattibilità dell’operazione. Molto spesso non si tiene conto del fatto che, al di là di eventuali operazioni straordinarie, la Due Diligence Labour & Payroll può rappresentare l’occasione di un audit interno finalizzato a individuare aree di necessaria correzione o di semplice miglioramento. 3. 3. Due Diligence Labour & Payroll interna nelle PMI Molte piccole e medie imprese , soprattutto nella fase di avvio o di rapida crescita, vengono costituite e sviluppate senza un’adeguata attenzione alla strutturazione dei rapporti di lavoro, alle politiche retributive o alla corretta gestione degli adempimenti contributivi e fiscali. Nel tempo, queste carenze possono generare irregolarità, contenziosi o costi imprevisti che emergono solo in occasione di operazioni straordinarie o di controlli ispettivi. In tale prospettiva, una Due Diligence Labour & Payroll interna costituisce uno strumento prezioso per monitorare la compliance aziendale, prevenire rischi e consolidare processi e procedure in linea con la normativa vigente e con le migliori pratiche di gestione del personale. #DueDiligence #LabourAndPayroll #ComplianceAziendale #GestioneDelPersonale #DirittoDelLavoro #PMI #LegalAudit #ConsulenzaGiuslavoristica

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