Pubblicazione legale:
Definizione di
piccola impresa ai fini della determinazione dell'indennità di licenziamento
Ai fini della
disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo, è considerata piccola
impresa quella che occupa fino a 15 dipendenti (5 nel settore agricolo) nell’unità
produttiva o nel comune e che, ogni caso, in tutto il territorio nazionale, non
occupi più di 60 dipendenti.
Sono, tra gli altri,
esclusi dal computo:
I contratti a termine devono
essere conteggiati tenuto conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo
determinato impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei
loro rapporti di lavoro.
I dipendenti part-time
devono essere computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Il computo dei
lavoratori deve avvenire in ragione del parametro di riferimento della c.d.
“normale occupazione” nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi) al
licenziamento.
L’indennità
di licenziamento per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015
Per i dipendenti delle
piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015 continuano a valere le tutele
previste dall’art. 8 della Legge n. 604/1966: in caso di licenziamento
illegittimo, il datore può scegliere se riassumere il dipendente entro 3 giorni
oppure, in alternativa, corrispondergli un’indennità compresa tra 2,5 e 6
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ai fini della determinazione dell’indennità il
giudice deve tener conto di una serie di parametri: le dimensioni dell'impresa,
il numero complessivo dei dipendenti, l'anzianità del lavoratore, il comportamento
delle parti, nonché le condizioni complessive che hanno caratterizzato il
rapporto.
L’indennità di
licenziamento per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015
Per i
lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l’art. 9 del D.Lgs.
n. 23/2015 (attuativo della legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act) ha
introdotto un sistema di tutela esclusivamente indennitaria. In caso di
licenziamento illegittimo, al dipendente spetta un’indennità pari a una
mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio,
con un limite massimo di 6 mensilità. Se il licenziamento risulta essere stato
intimato in violazione della procedura prevista dall’art. 7 St. Lav., per i
licenziamenti di natura disciplinare, l’indennità è ridotta: mezza mensilità
per ogni anno di servizio, fermo restando il tetto massimo di 6 mensilità.
Sentenza della Corte
costituzionale n. 118/2025: cosa cambia per le piccole imprese
Con la sentenza n. 118
del 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
parziale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, eliminando il tetto
massimo di 6 mensilità previsto per l’indennità di licenziamento a carico delle
piccole imprese che non superano la soglia dimensionale dei 15 dipendenti. L’indennità
di licenziamento, al di fuori dell’ipotesi prevista per il licenziamento intimato
in violazione della procedura prevista dall’art. 7 St. Lav., può ora
raggiungere fino a 18 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR.
Con la sentenza in
commento la Consulta ha dunque perseguito l’obiettivo di rafforzare la
tutela economica dei dipendenti delle piccole imprese, ma lo ha fatto senza tenere
pienamente conto delle specificità di queste ultime, che costituiscono la gran
parte del tessuto produttivo italiano e rappresentano un segmento fragile ma
strategico dell’economia.
Il rischio è quello di
un effetto disincentivante sulle assunzioni a tempo indeterminato, con
conseguenze potenzialmente opposte a quelle auspicate dal Legislatore in
occasione dell’introduzione del contratto a tutele crescenti.
Resta poi ferma un’evidente
disparità di trattamento tra i dipendenti delle piccole imprese assunti prima e
dopo il 7 marzo 2015.