Pubblicazione legale:
Il patto di non concorrenza è
il contratto con il quale, a fronte di un corrispettivo, “si limita lo
svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo
alla cessazione del contratto” (art. 2125 c.c.). Il patto deve risultare da
atto scritto e può essere stipulato contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro, in corso di rapporto, in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro e, finanche, successivamente alla risoluzione del rapporto
di lavoro. Gli elementi essenziali che devono risultare del patto di non
concorrenza sono: oggetto, territorio, durata e corrispettivo. Negli ultimi
anni si è assistito all’introduzione, nei patti di non concorrenza, di clausole
che consentono al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal patto
di non concorrenza in costanza di rapporto di lavoro, oppure, in occasione
del licenziamento o anche in epoca successiva alla comunicazione di
licenziamento. Ebbene, la clausola che consente il recesso unilaterale,
da parte del datore di lavoro, dal patto di non concorrenza sottoscritto con il
lavoratore dipendente è nulla perché posta in violazione delle norme imperative
previste dal nostro ordinamento. Diversa dalla clausola che consente il recesso
unilaterale del datore di lavoro è quella che disciplina il patto di opzione
in favore del datore di lavoro. In forza del patto di opzione il lavoratore
rimane vincolato al patto di non concorrenza, mentre il datore di lavoro si
riserva la facoltà di accettare o meno
il contenuto dell'obbligo di non concorrenza assunto dal lavoratore. Il
prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene legittimo il patto di opzione
solo ove sia previsto per il datore di lavoro un termine certo entro il quale
poter manifestare la propria adesione al patto di non concorrenza.