Avvocato Federica Saggio a Guidonia Montecelio

Federica Saggio

Avvocato a Guidonia


Informazioni generali

L'Avv. Federica Saggio si occupa principalmente delle controversie in materia di proprietà, locazioni e mediazione immobiliare nonché in materia di diritto di famiglia. Offre assistenza continuata alle imprese finalizzata a prevenire la fase contenziosa. N.b. il sito non fornisce le info di contatto di chi invia le richieste pertanto si suggerisce di formulare quesiti completi oppure contattare lo studio tramite mail o telefono.

Esperienza


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e imprese in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali.


Locazioni

L'Avv. Saggio assiste i propri clienti nella redazione di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, nella modifica ed anche nella fase contenziosa di risoluzione contrattuale (sfratto per finita locazione, morosità etc)


Diritto di famiglia

L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Altre categorie:

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Arbitrato, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Franchising, Diritto assicurativo, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Compenso dell'agente immobiliare dovuto anche se l'attività era finalizzata alla locazione e non alla compravendita.

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso. Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso. Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto. Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa. La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.

Pubblicazione legale

Contratto preliminare di compravendita di immobile e termine per la stipula del rogito notarile.

Pubblicato su IUSTLAB

Quando viene sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di immobile o accettata una proposta di acquisto di immobile, si è soliti inserire un termine entro il quale le parti dovranno procedere con la stipula dell'atto definitivo innanzi al Notaio prescelto. Tale termine, più o meno lungo a seconda delle esigenze manifestate dai contraenti, può essere di comune accordo prorogato ad esempio nel caso in cui il promissario acquirente non abbia ancora ottenuto il mutuo da parte della Banca o ancora nel caso in cui il proprietario non sia pronto a traslocare e lasciare libero l'immobile. Ma cosa accade qualora allo scadere del termine fissato una delle parti non sia pronta a procedere con l'atto definitivo di vendita e l'altra parte non intenda concedere la proroga? E' bene sapere che la data inserita nell'accordo preliminare non può ritenersi essenziale salvo ciò non sia specificatamente previsto, ciò vuol dire che allo spirare del termine il contratto sottoscritto non si risolve automaticamente ma occorre porre in essere un'attività ulteriore. La parte che non intende concedere una proroga, in particolare, dovrà inviare all'altra parte un invito formale a presentarsi innanzi al Notaio per il rogito, preferibilmente tramite raccomandata o posta elettronica certificata, concedendo un termine non inferiore di 15 giorni per procedere con la stipula specificando che, in mancanza, il preliminare sottoscritto si intenderà risolto. Solo trascorso inutilmente tale termine la parte adempiente potrà ritenersi liberata dal vincolo e potrà procedere con le azioni legali più opportune volte a tutelare i propri interessi. Considerati gli interessi in gioco in caso di compravendita di immobili, è sempre preferibile rivolgersi ad un legale di fiducia per ottenere un parere professionale specifico fornito sulla base di dati concreti.

Pubblicazione legale

La proposta di acquisto immobiliare e la condizione sospensiva legata al mutuo.

Pubblicato su IUSTLAB

La proposta di acquisto, in materia di compravendita di immobile, è la dichiarazione dell'aspirante promissario acquirente di voler acquistare un determinato bene ad un certo prezzo. Solitamente, la proposta di acquisto viene formulata per il tramite di un agente immobiliare il quale sottoporrà la proposta al proprietario dell'immobile che, qualora ritenga congrue le condizioni ivi contenute, sottoscriverà la suddetta per accettazione. L'agente immobiliare provvederà successivamente a comunicare al proponente l'avvenuta accettazione e da quel momento, se le condizioni contenute nella proposta lo prevedono e a patto che siano sufficientemente dettagliate, si instaurerà tra le Parti un vincolo giuridico avente gli effetti di un contratto preliminare di vendita. Ad oggi, vista la frequente necessità di ricorrere ad un finanziamento di scopo per saldare il prezzo di vendita, spesso le proposte di acquisto ed i contratti preliminari di compravendita prevedono delle c.d. condizioni sospensive che subordinano l'efficacia del contratto sottoscritto all'ottenimento di un mutuo bancario da parte dell'acquirente. Tale clausola, posta a tutela del promissario acquirente, consente allo stesso di non incorrere in conseguenze sfavorevoli nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il finanziamento da parte dell'istituto bancario prescelto. Solo se la Banca delibererà la concessione del prestito, il contratto acquisterà efficacia e si potrà dunque procedere con la stipula del rogito definitivo. I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire un parere legale.

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Lo studio

Studio Legale Marini & Saggio
Via U. Maddalena N. 33
Guidonia Montecelio (RM)

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