Avvocato Federica Saggio a Guidonia Montecelio

Federica Saggio

Avvocato a Guidonia


Informazioni generali

L'Avv. Federica Saggio si occupa principalmente delle controversie in materia di proprietà, locazioni e mediazione immobiliare nonché in materia di diritto di famiglia. Offre assistenza continuata alle imprese finalizzata a prevenire la fase contenziosa. N.b. il sito non fornisce le info di contatto di chi invia le richieste pertanto si suggerisce di formulare quesiti completi oppure contattare lo studio tramite mail o telefono.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Separazione

L'Avv. Saggio affianca coppie di ogni età nella gestione della separazione e del divorzio. Ha gestito ogni tipo di procedimento sia esso consensuale o contenzioso garantendo sempre la massima tutela al proprio assistito ed alla prole.


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e imprese in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali.


Altre categorie:

Locazioni, Recupero crediti, Contratti, Arbitrato, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Franchising, Diritto assicurativo, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Revoca dell'assegno di mantenimento se il figlio maggiorenne non si impegna nel cercare un lavoro.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa l'11.03.2022, ha revocato l'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto al figlio 24enne non economicamente autosufficiente in quanto lo stesso , seppure ultimato il percorso formativo scolastico prescelto, non si è mai impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione. Nel caso specifico, erano trascorsi oltre sei anni dal conseguimento della licenza media senza che il figlio avesse trovato lavoro oppure intrapreso un percorso di formazione, pertanto la Corte ha ritenuto che la causa dell'indigenza del ragazzo doveva essere attribuita alla sua inerzia colpevole a rendersi autonomo. Giova ricordare che l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori dalla nascita e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, anche se divenuto maggiorenne. Tuttavia, i figli maggiorenni per poter pretendere il mantenimento devono dimostrare di essersi impegnati negli studi o nella ricerca di un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità e di non averla trovata per ragioni non dipendenti dalla loro inerzia.

Pubblicazione legale

Compenso dell'agente immobiliare dovuto anche se l'attività era finalizzata alla locazione e non alla compravendita.

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso. Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso. Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto. Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa. La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.

Pubblicazione legale

Sanzionato tre volte il condominio che non partecipa al procedimento di mediazione.

Pubblicato su IUSTLAB

L'omessa partecipazione al procedimento di mediazione è costata molto cara ad un condominio siciliano che si è visto condannare dal Tribunale di Termini Imerese, con una sentenza del 19.04.2022, ad una pesante sanzione pecuniaria e ciò nel palese intento di dare una lezione esemplare ed arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo. Il Giudice, che ha tra l'altro ritenuto il comportamento processuale tale da supportare la tesi avversaria, ha irrogato una maxi condanna comprendente il pagamento del doppio del contributo unificato, il risarcimento del danno da lite temeraria per Euro 2.000,00, la condanna al pagamento delle spese legali per il procedimento di mediazione e la refusione delle spese di causa.

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Lo studio

Studio Legale Marini & Saggio
Via U. Maddalena N. 33
Guidonia Montecelio (RM)

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