Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

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Attenzione a non ereditare i debiti

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

“Egregio Avvocato, mio marito è recentemente mancato. E' stato un grande lavoratore, ha dato tutta la sua vita lavorando nell'impresa che aveva fondato, che è fallita alcuni anni fa per la crisi economica. Purtroppo ha lasciato solo molti debiti, oltre a qualche suo bene personale qui nella casa in cui abitavamo. Non vorrei sembrare troppo cinica a così poco tempo dalla morte, ma ho necessità di capire se posso evitare di pagare i debiti lasciati dal mio povero marito.” Cara lettrice, Le porgo innanzitutto le mie più sentite condoglianze. Tuttavia Le devo anche dire che non deve assolutamente vergognarsi per il fatto che si preoccupa anche di questioni materiali legate alla perdita di Suo marito. Anzi, la Sua è una preoccupazione senza dubbio opportuna, perché se non si presta attenzione, il rischio è di trovarsi a pagare debiti che si sarebbero invece potuti evitare. Sappia infatti che non è tenuta a pagare debiti che siano stati contratti dal Suo defunto marito, salvo Lei non diventi erede. La qualifica di erede non si acquisisce automaticamente al momento del decesso, ma vi sono alcuni comportamenti che possono causare l'acquisto di tale qualifica: divenendo eredi, si è obbligati a pagare tutti i debiti lasciati dal defunto, anche con risorse proprie e non solo con i beni lasciati in eredità. L'accettazione dell'eredità può essere espressa, cioè tramite dichiarazione di voler diventare eredi. Esiste però anche l'accettazione tacita, che si verifica quando si compie un atto compatibile solo con la qualità di erede: ad esempio, si vende un bene del defunto o si pagano...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Eredità e successioni

Lo Studio assiste le famiglie e le imprese nella fase di trasmissione del patrimonio, risolvendo controversie e questioni di diritto ereditario. Gli avvocati specializzati nel campo delle successioni affiancano il cliente nella redazione del testamento, nella conservazione dei documenti, nel recupero della quota di legittima spettante agli eredi, nella divisione del patrimonio ereditario. Lo Studio Legale Testa si occupa, inoltre, del contenzioso successorio, volto all'impugnazione del testamento o al recupero dell'eredità.


Altre categorie:

Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Incidenti stradali, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento.


Referenze

Pubblicazione legale

Mediazione immobiliare: quando matura il diritto alla provvigione?

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, io e mia moglie abbiamo acquistato poche settimane fa la nostra nuova casa. Abbiamo visto un annuncio su un sito specializzato, contattato l'agenzia immobiliare che l'aveva pubblicato, visionato la casa, che ci è subito piaciuta e abbiamo stipulato il compromesso con il proprietario, poi il rogito e il pagamento della provvigione all'agenzia. Riceviamo ora una raccomandata da un mediatore, mai sentito prima, che sostiene che anche lui pubblicizzava l'annuncio della vendita dell'immobile e che quindi la vendita è avvenuta grazie a lui e ci chiede pure lui una provvigione. Io e mia moglie ci siamo sempre rivolti alla prima agenzia e questo secondo mediatore non l'abbiamo mai visto. In più abbiamo già pagato la provvigione all'altra agenzia. Siamo confusi: quali sono i nostri diritti?” Cari lettori, afferma l'art. 1755 del codice civile che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Con mediatore si intende colui che ha messo in contatto le parti e favorito la conclusione dell'affare: si può trattare di un singolo, che lavora in sostanziale autonomia, o di un'agenzia immobiliare più strutturata e che opera a livello nazionale. Ciò che è fondamentale è che il mediatore sia iscritto all'apposito Albo, perché in difetto il rapporto che si instaura con lui è nullo e non gli è dovuta nessuna provvigione per la compravendita dell'immobile. Ciò premesso in linea generale, l'art. 1755 cc sopra citato parrebbe in apparenza chiaro, dichiarando che la provvigione è dovuta solo se...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Deposito cauzionale nelle locazioni: si puo' non restituire?

Voce al Diritto

“Buongiorno Avvocato, le illustro brevemente la mia situazione. Qualche tempo fa ho concesso in locazione un mio appartamento ma, non ricevendo il pagamento dei canoni mensili per un periodo considerevole, ho richiesto ed ottenuto lo sfratto degli inquilini. Ad oggi mi è però pervenuta loro richiesta di restituzione del deposito cauzionale, adducendo di non aver provocato danni al bene. Sono tenuto a restituirlo?” Caro lettore, purtroppo non è il primo e non sarà l'ultimo ad avere problemi con i propri inquilini morosi. Ciò, però, comporta inevitabilmente che, in tema di contratti di locazione, la giurisprudenza sia in continua evoluzione. Venendo al quesito che mi ha posto, mi permetta una breve premessa su che cosa sia il deposito cauzionale in un contratto di locazione ad uso abitativo e la sua generale funzione. La normativa sui contratti di locazione immobiliare (leggi n. 392/1978 e n. 431/1998), in tema di deposito cauzionale prevede che, al momento della stipulazione del contratto, il conduttore sia chiamato a corrispondere al locatore, a titolo di cauzione, una somma che possa fungere da garanzia per gli eventuali inadempimenti. Alla scadenza del contratto, nel caso in cui il proprietario dell'immobile non avesse pretese risarcitorie per danni alla cosa locata o per mancati pagamenti, lo stesso è tenuto a restituire all’inquilino la somma versata a titolo di deposito cauzionale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, come nel suo caso, il conduttore fosse inadempiente nel pagamento dei canoni e dunque gli fosse intimato lo sfratto, sarebbe altresì tenuto...(continua a leggere cliccando sul link)

Esperienza di lavoro

Titolare e fondatore - Studio Legale Testa

Dal 11/2002 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

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Lo studio

Studio Legale Testa
Via Massimo D'azeglio 1
Asti (AT)

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