Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

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Consenso informato: quando il paziente deve essere risarcito

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

“Gentile Avvocato, un mese fa mi hanno operato per un piccolo intervento, che i medici mi dicevano sarebbe stato senza conseguenze. Da quel giorno ho forti dolori all'addome. Gli stessi medici mi dicono che l'operazione è riuscita perfettamente e i dolori che sento sono conseguenze dell'operazione non frequenti ma possibili, anche se prima dicevano che non ce ne sarebbero state. Praticamente mi dicono che sono stato sfortunato! Eppure avevo chiesto molte rassicurazioni sull'assenza di strascichi, perché quell'intervento poteva essere evitato con altre cure e l'ho fatto solo perché me l’hanno proposto come sicuro. Mi sento preso in giro e adesso voglio agire legalmente.” Caro lettore, la vicenda che pone alla mia attenzione attiene a una questione che emerge sovente in materia di responsabilità medica ovvero il consenso informato. Con questa espressione si intende il processo che si instaura tra paziente e medico, in forza del quale il paziente deve essere appunto "informato" compiutamente su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari a cui può essere sottoposto, alternative a tali trattamenti e conseguenze in caso di rifiuto di qualsiasi trattamento (art. 1 comma 3 Legge 219/2017). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni (Cass. n. 20984/2012, n.7248/2018, n. 3992/2019) che il consenso del paziente, oltreché informato, deve essere: 1) consapevole, con le informazioni che devono essere date in un linguaggio comprensibile al paziente, non ad esempio con espressioni mediche di difficile comprensione; ...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Eredità e successioni

Lo Studio assiste le famiglie e le imprese nella fase di trasmissione del patrimonio, risolvendo controversie e questioni di diritto ereditario. Gli avvocati specializzati nel campo delle successioni affiancano il cliente nella redazione del testamento, nella conservazione dei documenti, nel recupero della quota di legittima spettante agli eredi, nella divisione del patrimonio ereditario. Lo Studio Legale Testa si occupa, inoltre, del contenzioso successorio, volto all'impugnazione del testamento o al recupero dell'eredità.


Altre categorie:

Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Incidenti stradali, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Separazione, Divorzio, Affidamento, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento, Diritto condominiale.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare e fondatore - Studio Legale Testa

Dal 11/2002 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Pubblicazione legale

Voce al Diritto

Voce al Diritto

Rubrica legata al mondo del diritto: in particolare si tratta delle risposte alle domande che i lettori pongono sulle testate online sulle quali viene pubblicata (La Voce di Asti - La Voce di Alba - VanityClass).

Pubblicazione legale

Volo cancellato: se il pregiudizio e’ grave deve essere risarcito anche il danno morale

Voce al Diritto

“Buongiorno Avvocato, la contatto perché quest’estate è purtroppo venuta a mancare mia nonna che abitava in Sardegna. Tuttavia, a causa della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea a cui mi ero affidato, non ho potuto partecipare al funerale. Stante la mia richiesta di risarcimento anche del danno subito per non aver potuto partecipare alle esequie, mi è stato invece solamente rimborsato il costo del biglietto. Secondo lei è giusto?” Gentile lettore, la questione che mi sottopone riguarda l’ampia tematica del risarcimento del danno non patrimoniale. Il nostro ordinamento, nello specifico all’articolo 2059 del codice civile, prevede la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali, cioè quelli derivanti dalla violazione dei diritti inviolabili della persona e garantiti dalla Costituzione. Tale risarcimento è ammesso, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non è stato commesso alcun reato e non sussistano altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, purché ricorrano 3 determinate condizioni: 1) la gravità del danno ovvero che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 2) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso; 3) il danno non possa essere considerato futile ovvero che non consista in meri disagi o fastidi. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto (Regolamento 261/2004) che quando la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez). ...(continua a leggere cliccando sul link)

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Lo studio

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