Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

About     Contatti






Mediazione immobiliare: quando matura il diritto alla provvigione?

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

“Gentile Avvocato, io e mia moglie abbiamo acquistato poche settimane fa la nostra nuova casa. Abbiamo visto un annuncio su un sito specializzato, contattato l'agenzia immobiliare che l'aveva pubblicato, visionato la casa, che ci è subito piaciuta e abbiamo stipulato il compromesso con il proprietario, poi il rogito e il pagamento della provvigione all'agenzia. Riceviamo ora una raccomandata da un mediatore, mai sentito prima, che sostiene che anche lui pubblicizzava l'annuncio della vendita dell'immobile e che quindi la vendita è avvenuta grazie a lui e ci chiede pure lui una provvigione. Io e mia moglie ci siamo sempre rivolti alla prima agenzia e questo secondo mediatore non l'abbiamo mai visto. In più abbiamo già pagato la provvigione all'altra agenzia. Siamo confusi: quali sono i nostri diritti?” Cari lettori, afferma l'art. 1755 del codice civile che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Con mediatore si intende colui che ha messo in contatto le parti e favorito la conclusione dell'affare: si può trattare di un singolo, che lavora in sostanziale autonomia, o di un'agenzia immobiliare più strutturata e che opera a livello nazionale. Ciò che è fondamentale è che il mediatore sia iscritto all'apposito Albo, perché in difetto il rapporto che si instaura con lui è nullo e non gli è dovuta nessuna provvigione per la compravendita dell'immobile. Ciò premesso in linea generale, l'art. 1755 cc sopra citato parrebbe in apparenza chiaro, dichiarando che la provvigione è dovuta solo se...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Incidenti stradali

La gamma di attività che lo Studio offre è molteplice, ma indirizza il proprio focus sulla gestione del risarcimento danni, sia per quanto riguarda i sinistri stradali, che per quanto riguarda gli incidenti sanitari dovuti a responsabilità medica. Uno dei punti di forza dello Studio è sicuramente la totale disponibilità nel supporto al cliente vittima di un incidente stradale o di malasanità attraverso una corretta istruzione passo dopo passo delle pratiche necessarie volte ad ottenere un risarcimento congruo alle aspettative.


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento, Diritto condominiale.


Referenze

Pubblicazione legale

Lesioni gravi a seguito di sinistro stradale. Massima la tutela per il terzo trasportato

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, circa un mese fa sono stato vittima di un bruttissimo incidente stradale. Mi trovavo in auto con il mio collega di lavoro quando, a seguito di una brusca manovra dell’autovettura che sopraggiungeva nella carreggiata opposta, dopo uno sterzo improvviso da parte di chi si trovava alla guida, l’auto carambolava per diversi metri scaraventandoci nel fosso adiacente. A seguito dell’incidente mi sono state diagnosticate lesioni gravi. La mia vita da quel giorno non è più la stessa: ho perso la sensibilità alla mano destra e a causa della rottura del femore faccio fatica a reggermi in piedi. Come posso tutelarmi? " In materia di responsabilità civile la posizione del terzo trasportato assume connotati del tutto particolari volti, per motivi evidenti e più che comprensibili, a tutelare quella che potrebbe essere definita la “vittima incolpevole” del sinistro. In primo luogo, la richiesta risarcitoria dovrà essere formulata utilizzando come ragione del domandare quella del terzo trasportato. Ciò che maggiormente rileva è l’irrilevanza in merito al fatto che il terzo agisca verso il vettore (ovverosia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista ovvero decida di convenire entrambi in giudizio. Per il terzo trasportato che voglia richiedere e ottenere il risarcimento del danno patito si presentano due differenti possibilità: egli potrà infatti, rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Testamento olografo: la badante eredita tutto.

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, sono stata a lungo la badante di un anziano signore, che purtroppo è deceduto pochi giorni fa, sempre lucidissimo, nonostante avesse superato da tempo i novant’anni. Non si era mai sposato, né aveva figli. Tra le sue carte, in fondo a un foglio con una ricetta medica, ho trovato tre righe, scritte da lui a penna, in cui mi indicava come unica sua erede, con data e sua firma. Le due nipoti del defunto, figlie di un suo fratello, stanno preparando gli atti per prendersi l'eredità, che comprende varie case e terreni, in quanto sono i suoi parenti più prossimi. Quelle due righe scritte dal defunto possono impedire alle nipoti di ereditare?” Cara lettrice, quelle che lei chiama due righe, scritte di proprio pugno dall'anziano di cui lei era badante, sono a tutti gli effetti un testamento valido ed efficace. Secondo l'art. 602 comma 1 del codice civile, infatti, è valido il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore: esso prende il nome di testamento olografo. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'unico requisito che deve essere rispettato dal testamento olografo è che esso sia interamente scritto di pugno dal testatore e da lui sottoscritto e datato. Il testamento olografo è valido anche se il documento cartaceo che lo reca contenga scritti provenienti da altre persone, in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (Cassazione, sentenza n. 11733). Quindi il fatto che sia stato scritto sotto a una ricetta medica, non comporta alcuna invalidità: quello che lei ha in mano...(continua a leggere cliccando sul link)

Esperienza di lavoro

Titolare e fondatore - Studio Legale Testa

Dal 11/2002 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Leggi altre referenze (16)

Lo studio

Studio Legale Testa
Via Massimo D'azeglio 1
Asti (AT)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Testa:

Contatta l'Avv. Testa per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy