Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

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Mediazione immobiliare: quando matura il diritto alla provvigione?

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

“Gentile Avvocato, io e mia moglie abbiamo acquistato poche settimane fa la nostra nuova casa. Abbiamo visto un annuncio su un sito specializzato, contattato l'agenzia immobiliare che l'aveva pubblicato, visionato la casa, che ci è subito piaciuta e abbiamo stipulato il compromesso con il proprietario, poi il rogito e il pagamento della provvigione all'agenzia. Riceviamo ora una raccomandata da un mediatore, mai sentito prima, che sostiene che anche lui pubblicizzava l'annuncio della vendita dell'immobile e che quindi la vendita è avvenuta grazie a lui e ci chiede pure lui una provvigione. Io e mia moglie ci siamo sempre rivolti alla prima agenzia e questo secondo mediatore non l'abbiamo mai visto. In più abbiamo già pagato la provvigione all'altra agenzia. Siamo confusi: quali sono i nostri diritti?” Cari lettori, afferma l'art. 1755 del codice civile che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Con mediatore si intende colui che ha messo in contatto le parti e favorito la conclusione dell'affare: si può trattare di un singolo, che lavora in sostanziale autonomia, o di un'agenzia immobiliare più strutturata e che opera a livello nazionale. Ciò che è fondamentale è che il mediatore sia iscritto all'apposito Albo, perché in difetto il rapporto che si instaura con lui è nullo e non gli è dovuta nessuna provvigione per la compravendita dell'immobile. Ciò premesso in linea generale, l'art. 1755 cc sopra citato parrebbe in apparenza chiaro, dichiarando che la provvigione è dovuta solo se...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Testa si occupa di tutte le problematiche, economiche e non, sottese alle procedure di separazione e divorzio (consensuali e giudiziali), con particolare attenzione alle tematiche inerenti i minori, collaborando, se del caso, con professionisti qualificati in ambito psicologico e in mediazione familiare. Recentemente, lo Studio si è altresì occupato della gestione della crisi delle famiglie “di fatto” e delle questioni inerenti. I professionisti dello studio sono inoltre in grado di trattare casi di interdizione o inabilitazione giudiziaria oltre che procedimenti di amministrazione di sostegno.


Eredità e successioni

Lo Studio assiste le famiglie e le imprese nella fase di trasmissione del patrimonio, risolvendo controversie e questioni di diritto ereditario. Gli avvocati specializzati nel campo delle successioni affiancano il cliente nella redazione del testamento, nella conservazione dei documenti, nel recupero della quota di legittima spettante agli eredi, nella divisione del patrimonio ereditario. Lo Studio Legale Testa si occupa, inoltre, del contenzioso successorio, volto all'impugnazione del testamento o al recupero dell'eredità.


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Incidenti stradali, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento, Diritto condominiale.


Referenze

Titolo professionale

Master Diritto Immobiliare e Real Estate

Euroconference spa - 5/2023

Titolo professionale

Master Diritto Successorio

Euroconference spa - 1/2024

Pubblicazione legale

Modifica del cognome: lo cambio perché non mi rappresenta.

Voce al Diritto

“Buongiorno Avvocato, le scrivo perché vorrei capire se è possibile modificare il mio cognome e avere quindi solo quello di mia madre in sostituzione di quello paterno. Ho letto che ai nuovi nati si può dare sia il cognome materno che quello paterno ma anche uno solo di questi. È prevista tale possibilità anche per una modifica successiva?” Cara lettrice, le confermo che ha ben compreso i nuovi principi di diritto espressi dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, con una sentenza del 2022, la Consulta ha mutato il regime di attribuzione del cognome prevedendo che il figlio (nato successivamente alla pronuncia) possa assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi oppure di uno solo dei due. Ad oggi è dunque possibile che sia attribuito anche solo il cognome materno. Tale evoluzione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento ai principi espressi a livello comunitario ed internazionale, per cui, attraverso la libera scelta del cognome, si vuole attribuire maggiore importanza al diritto all’identità personale piuttosto che all’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Per quanto riguarda invece la modifica del cognome la disciplina da applicare, mi dispiace deluderla, è sempre la stessa e dunque il D.P.R. 396/2000 il quale all’art. 89 prevede le modalità ed i casi in cui è possibile provvedere a tale mutamento. Pertanto, cara lettrice, dovrà rivolgere la sua istanza di modifica del cognome, debitamente motivata, alla Prefettura territorialmente competente considerando, però, che i principi suesposti ...(continua a leggere cliccando sul link)

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