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Cessione di ramo d'azienda e violazione dell'art. 2112 c.c.

Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, sentenza 12.10.2023




Caso legale: Un recente caso ha riguardato l’impugnazione del trasferimento di ramo di azienda operato da una società, col conseguente trasferimento alle dipendenze della società cessionaria limitatamente ad una quota di dipendenti e segnatamente di quelli appartenenti al reparto food dell’ipermercato che aveva operato la cessione. Abbiamo invocato le garanzie previste dall’art. 2112 c.c., chiedendo il passaggio alle dipendenze della società cessionaria dei lavoratori esclusi, sul rilievo che oggetto della cessione in realtà fosse l'intera azienda, non potendo un singolo reparto costituire un “ramo d’azienda”. Con sentenza del 12 ottobre 2023 il Tribunale di Pescara ha accolto il ricorso, disponendo la continuità dei rapporti di lavoro a far data dalla cessione e la condanna al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori sino alla riammissione in servizio.



Pubblicato da:


Fiorella Dragani

Avvocato giuslavorista