Avvocato Fiorenza Oriana a Genova

Fiorenza Oriana

Avvocato penalista

Informazioni generali

Nel 2014 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, con votazione 110/110 e lode. Nel 2016 ottiene l’abilitazione alla professione di avvocato, vincendo il premio “Riccio Tabassi”, spettante alla più giovane neo-abilitata del distretto della Corte di Appello di Genova. Nel 2020 consegue il dottorato di ricerca in diritto penale presso l'Università di Genova. Dal 2021 fa parte dello Studio Legale Ceresa-Gastaldo, occupandosi prevalentemente di diritto penale dell’economia. Nel novembre 2021 risulta vincitrice di un assegno di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Genova.

Esperienza


Diritto penale

Si occupa prevalentemente di diritto penale dell’economia; dell’ambiente, dell’edilizia e dell’urbanistica; della sicurezza sui luoghi di lavoro; di diritto penale tributario e fallimentare; di diritto penale della pubblica amministrazione; della responsabilità da reato degli enti; di diritto penale marittimo e doganale nonché di responsabilità penale colposa del professionista. È stata componente di Organismi di Vigilanza di diverse società, operanti nei settori dell’edilizia e dei rifiuti.


Altre categorie

Diritto ambientale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Diritto penitenziario, Sostanze stupefacenti, Appalti pubblici, Immigrazione e cittadinanza, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Pubblicazione legale

Diffamazione e pena detentiva: in attesa del legislatore, dalla Cassazione nuovi spunti sul difficile equilibrio fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione

Sistema penale

La sentenza che si annota, relativa ad un caso di diffamazione commessa dal direttore di una testata giornalistica, delinea alcuni punti fermi nel difficile percorso di individuazione di una soluzione all’antinomia fra libertà di espressione, da una parte, e protezione dell’onore individuale, dall’altra. La Cassazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU e della recente pronuncia della Corte costituzionale, ha annullato la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena della reclusione sproporzionata nei casi di offese alla reputazione, per la ragione che una tale sanzione rischia di avere un effetto dissuasivo sull’attività giornalistica. In attesa di un intervento del legislatore, cui è stato affidato dalla Consulta l’arduo compito di dirimere il conflitto attraverso una compiuta riforma del delitto di diffamazione, la sentenza in esame consente di svolgere alcune riflessioni in prospettiva di riforma.

Pubblicazione legale

L'indebita compensazione di crediti non spettanti: un caso di assenza di offensività in concreto

Sistema penale

La sentenza che si annota è relativa ad un peculiare caso di indebita compensazione di crediti non spettanti, nel quale sia la società controllante sia la sua controllata, pur opponendo in compensazione crediti esistenti, omettevano di prestare le garanzie previste nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Nonostante l’accertata sussistenza di crediti IVA in capo ad entrambe le società, peraltro qualificate come “contribuenti virtuosi”, oggetto di contestazione era l’omessa prestazione delle garanzie richieste in caso di superamento del limite previsto per il rimborso erogabile. La pronuncia in esame, pur considerando il credito in oggetto “non spettante”, in linea con il tradizionale rigore della giurisprudenza maggioritaria in materia, rileva l’assenza di un danno economico all’Erario nel caso di specie e, valorizzando quindi il principio di offensività in concreto, dichiara l’insussistenza del fatto. Si tratta, dunque, di un’interpretazione originale e senz’altro condivisibile in un’ottica di extrema ratio della repressione degli illeciti tributari, che limiti l’intervento penale a condotte che arrechino effettivo pregiudizio alle pretese fiscali dello Stato.

Pubblicazione legale

La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Diritto penale contemporaneo

Con la sentenza commentata nella presente nota, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall’art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell’anno 2013, per l’ammontare complessivo di circa 15.600 euro. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto di non aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avrebbero condannato l'imprenditore senza argomentare adeguatamente circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non avrebbero tenuto conto della grave crisi economica e finanziaria che aveva colpito la società e delle conseguenti condotte – quali quelle di contrarre mutui e ipoteche sui propri beni personali – poste in essere dall’imputato al fine di adempiere il debito tributario. La pronuncia in oggetto accoglie, quindi, il ricorso proposto avverso la sentenza di appello dall'imprenditore, stabilendo che quest’ultimo può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità penale, l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, qualora dimostri rigorosamente sia la non imputabilità, a se medesimo, della crisi economica che ha improvvisamente investito l’azienda, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

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Lo studio

Fiorenza Oriana
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