Gratuito Patrocinio e Patrocinio a spese delle Stato - modalità di accesso
Scritto da: Florenzo Coletti - Pubblicato su IUSTLAB
Pubblicazione legale:
CHE COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO
- Garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi
assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario
sia a carico dello Stato, in capo a persone che:
non abbiano mezzi adeguati;
si trovano in condizioni economiche precarie;
non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
- E’ previsto per:
- i processi civili - i processi penali - i processi tributari - processi amministrativi.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
tutti I cittadini italiani;
gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
chi possiede un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato
dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
E’ escluso dal gratuito patrocinio:
nei giudizi penali:
chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
chi è difeso da più di un avvocato;
negli altri giudizi:
chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
chi intenti una causa per cession di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE
Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)
in triplice copia
in carta semplice
oppure tramite racc. A/R.
sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità
autenticata dal difensore
da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE
Presentare personalmente una domanda (v. modello)
sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
o dal difensore (anche in udienza)
oppure tramite racc. A/R.
da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
- La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
dichiararla inammissibile
ammetterla
rigettarla.
Contro il rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti
giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del
tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
A CHI RIVOLGERSI
Per la domanda di gratuito patrocinio in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati