Pubblicazione legale
Comunione e condominio. Le ss.uu. Si pronunciano sulla concessione in godimento ad un terzo del lastrico solare, o altra idonea superficie comune
Pubblicato su IUSTLAB
Con la sentenza 8434/2020 del 30.4.2020,
le sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su una questione
attinente l’applicazione del 3° comma dell’art. 1108 c.c. nel caso in cui “un condominio conceda in godimento ad un
terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra
idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l'installazione
di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l'esercizio del
servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell'area,
riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la
proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso” Dopo un excursus tanto analitico quanto
approfondito degli istituti giuridici coinvolti nella fattispecie sottoposta al
vaglio della Suprema Corte, le SS.UU. hanno stabilito che: 1)
Il programma negoziale con cui il
proprietario di un lastrico solare intenda cedere ad altri, a titolo oneroso,
la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o
altro impianto tecnologico, con il diritto per il cessionario di mantenere la
disponibilità ed il godimento dell'impianto, ed asportare il medesimo alla fine
del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto
ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali. La
riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o
all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione
contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. 2) Lo schema negoziale a cui riferire il
contratto con il quale le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo
effetti reali è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie,
il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto
installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato
e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del
diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario
della costruzione. Il contratto con cui un condominio costituisca in favore di
altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del
fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro
impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini. 3) Lo
schema negoziale a cui riferire il contratto con il quale le parti abbiano
inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori è quello del contratto
atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del
concedente agli effetti dell'accessione. Con tale contratto il proprietario di
un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di
godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di
asportare tale opera al termine del rapporto. Detto contratto costituisce, al
pari del diritto reale di superficie, titolo idoneo ad impedire l'accessione ai
sensi dell'articolo 934, primo comma, c.c.. Esso è soggetto alla disciplina
dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel
titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto
non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate
dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Il contratto atipico di concessione ad
aedificandum di natura personale stipulato da un condominio per consentire ad
altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul
lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i
condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni. Per
quanto concerne il principio sub 1), la Corte delimita il campo di azione del
giudice di merito affidandogli il compito di interpretare la volontà delle
parti al fine di ricondurre il negozio giuridico nell’ambito dei contratti ad
effetti reali o in quello ad effetti personali. Nel primo caso si è di fronte
ad un contratto di superficie (principio sub 2); nel secondo si è di fronte ad
un contratto atipico di concessione ad
aedificandum (principio sub 3). I
due contratti indicati dalle sezioni unite costituiscono sostanzialmente le uniche due ipotesi negoziali riconducibili
alla fattispecie in esame . Infatti, qualsiasi altro contratto ad effetti
reali è da escludersi in quanto le caratteristiche proprie del caso non
permettono, ad esempio, la configurabilità di un contratto di “uso” anziché di
superficie; infatti l'ampiezza del potere dell'usuario di servirsi della cosa
traendone ogni utilità ricavabile, se può incontrare limitazioni derivanti
dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire
condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. n. 17320/2015,
nonché Cass. n. 5034/2008, dove si è altresì precisato che la differenza, dal
punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d'uso e il
diritto personale di godimento è costituita dall'ampiezza ed illimitatezza del
primo, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in
ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle
parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto).” A
ciò si aggiunge la considerazione, di rilevante importanza al fine della
riconducibilità del negozio ad un contratto di superficie, che la norma di cui
all’art. 953 ha un carattere dispositivo e non imperativo, per cui le parti
possono concordare che al termine dell’efficacia del vincolo contrattuale il
titolare della proprietà superficiaria può asportare il manufatto, ove ciò le
parti abbiano pattuito. Passando
ad esaminare l’altra fattispecie contrattuale, con effetti obbligatori, la
Suprema Corte ha ricondotto la fattispecie in esame al contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con
rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione. Negozio, questo,
disciplinato dalle norme di cui al titolo II del libro IV del C.C. e da quelle
sulla locazione in quanto applicabili. Con tale contratto il proprietario di
un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di
godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di
asportare tale opera al termine del rapporto. Incidentalmente,
la Corte si sofferma anche sull’impossibilità di ricondurre la fattispecie in
esame nell’alveo del disposto di cui all’art. 1120 c.c. in quanto tale
fattispecie, per le modalità negoziali del caso che ci occupa, esula dal
principio posto a base di tale norma. Infatti l'immutatio loci derivante dall'ancoraggio dell'impianto al
lastrico solare viene realizzata non su disposizione, a spese e nell'interesse
del condominio, bensì su disposizione, a spese e nell'interesse del terzo
cessionario del godimento del lastrico; il che fa venire meno una condizione
caratterizzante delle innovazioni previste nell’art.1120 c.c. Le SS.UU., pertanto pervengono ad un
preliminare principio di diritto secondo il quale non è necessario il consenso di tutti i condomini nel caso in cui tale
concessione trovi titolo in un contratto che non abbia ad oggetto il trasferimento
o la costituzione di diritti reali e non attribuisca un diritto personale di
godimento di durata superiore a nove anni. Tirando,
dunque, le fila del discorso, si perviene alla conclusione che: a) Il
contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di
superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale,
finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico,
richiede l'approvazione di tutti i condomini, mentre b) il
contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale stipulato
da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o
altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale
richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia
convenuta per più di nove anni.