Sentenza giudiziaria:
Se il giudizio si definisce con un provvedimento di cessata materia del contendere, il giudice non può dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma dovrà pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
Questo, in sintesi, quanto statuito nella Sentenza n. 3036/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, su appello proposto da un contribuente difeso dallo Studio legale tributario D'Arrigo.
"Con uniforme giurisprudenza ( da ultimo Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8272/2020, del 29 aprile 2020 ) le “gravi ed eccezionali ragioni”, previste dal Dlgs 546/72 art. 15 da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula inidonea a consentire il necessario controllo ( Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017).
Nel caso di specie il 1° Giudice non giustificava la compensazione e disponendola ha gravato il contribuente da una non rifusione delle spese di lite".