Pubblicazione legale:
Quante
volte alla guida della nostra auto o della nostra moto, ci è capitato di temere
che qualcuno aprisse repentinamente e avventatamente la portiera di un veicolo
parcheggiato? E magari abbiamo anche ipotizzato di possedere quella prontezza
di riflessi necessaria a deviare la marcia per evitare l’impatto.
Ma cosa
succede se per scansare un ostacolo causiamo un incidente?
L’art. 2054
del codice civile prescrive che “nel caso
di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
E nel caso
in cui non vi sia uno scontro?
La Suprema
Corte ha più volte chiarito che “la
presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando
tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una
collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la
suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari
corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra
la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione civile sez. III  09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile
sez. III  23 luglio 2002 n. 10751).
E’ necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di
causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della
manovra improvvisa e il sinistro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18337 del 31/07/2013, si è
espressa sul caso di un motociclista che, rovinato al suolo per evitare
l’impatto con un veicolo che aveva commesso una incauta manovra, aveva chiesto
al proprietario dell’auto il risarcimento dei danni subiti.
La Corte ha rigettato il ricorso del motociclista poiché questi non aveva
dimostrato che la condotta dell’automobilista era stata effettivamente
avventata e illegittima ed era stata di per sé idonea a causare la caduta; era
anzi emerso che quest’ultima si era verificata per colpa del ricorrente stesso.
In altra nota sentenza riguardante un caso del tutto analogo, il
Tribunale di Piacenza sottolinea che “alla
stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta
interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione
del bordo stradale oltre il limite asfaltato è stata una manovra di emergenza
resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus, asseritamente
circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di
velocità e sul lato sinistro della strada” (Tribunale di Piacenza del
27/10/2010).
In
conclusione, quando si è in presenza di un sinistro in cui non vi è stato alcun
impatto tra i veicoli, è d’obbligo chiedersi: è stato davvero il veicolo non
entrato in collisione con noi a provocare il sinistro di cui siamo stati
vittime? Siamo in grado di dimostrarlo? Oppure avremmo potuto evitare il
sinistro con le dovute cautele e precauzioni?
AVVERTENZA
PER IL LETTORE:
Questo
scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione
trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o
articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo
fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. 
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque
e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.
