Avvocato Francesco Dimundo a Bitonto

Francesco Dimundo

Avvocato civilista

Informazioni generali

Rigore morale, autorevolezza e una approfondita conoscenza della materia contraddistingue l'avvocato Francesco Dimundo, il quale fa della sua inesauribile curiosità e competenza il vero motore dei propri successi professionali. Dalla spontaneità dell’approccio scientifico derivano generosità intellettuale e intransigenza nel perseguire i risultati del proprio impegno. Una buona dose di saggia prudenza e di buon senso completano il sua metodo di lavoro. Ogni questione proposta dal cliente viene sempre scandagliata e approfonditamente analizzata prima di avviare un eventuale contenzioso giudiziario

Esperienza


Eredità e successioni

Sono specializzato nella materia successoria per aver trattato un gran numero di questioni relative ad impugnative di testamenti lesivi di quote di riserva, testamenti poi accertati come falsificati ecc. Tutte le questioni trattate in questo campo si sono concluse con il successo delle pretese dei miei clienti.


Diritto civile

Ho sviluppato importanti competenze in materia di condominio, diritti dei consumatori e risarcimenti, eredità e donazioni, contratti, locazioni, proprietà e diritti reali, recupero crediti, separazioni e divorzi, infortunistica stradale e liberazione terreni da livelli Fondo Edifici di Culto, risarcimenti e rimborsi inerenti a voli contro le compagnie aeree, ecc.


Recupero crediti

Ho maturato una consistente esperienza nel campo del recupero crediti grazie alla quale mi è possibile scegliere il rimedio adatto e più efficace e veloce per il cliente, evitando al massimo perdite di tempo e denaro.


Altre categorie

Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Incidenti stradali, Diritto di famiglia, Separazione, Diritto immobiliare, Diritto agrario, Diritto del turismo, Diritto assicurativo, Divorzio, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Pubblicazione legale

Tamponamento a catena. Chi paga?

Pubblicato su IUSTLAB

Viviamo in un’epoca in cui nessuno rinuncia all’automobile: solo nel 2018 sono state immatricolate ben 1.970.497 automobili (Fonte:aci ) senza contare i veicoli di trasporto merci e bus; e il trend è in costante crescita. E’ logico aspettarsi che sia altrettanto alto il numero di incidenti stradali. E, infatti, è proprio così. Si pensi che nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali (Fonte: istat ) Tra i comportamenti errati più frequenti l’ISTAT segnala la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. In siffatto scenario uno degli accadimenti più frequenti – e per fortuna non dei più gravi – nelle nostre realtà urbane, è senza dubbio il cosiddetto “tamponamento a catena”. A tal proposito è lecito chiedersi se la responsabilità del tamponamento a catena sia dell’ultimo veicolo sopraggiunto – per intenderci quello che ha provocato il primo tamponamento – oppure no. Per dare una risposta a tale quesito è necessario stabilire se i veicoli coinvolti nel tamponamento siano fermi o in movimento. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2 del codice civile, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull' inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quando i veicoli sono in movimento, quindi, ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal "suo" tamponante, del danno subito alla parte posteriore. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta , unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate , tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cassazione civile sez. III 19 febbraio 2013 n. 4021). Graverà su quest’ultimo, pertanto, l’obbligo di risarcire i danni subiti da tutti gli automobilisti che lo hanno preceduto. Ad ogni modo è sempre bene considerare il dettato dell’art art. 141 del codice della strada il quale afferma che " è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione". AVVERTENZA PER IL LETTORE Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

Pubblicazione legale

Come comportarsi in caso di sinistro stradale senza urto tra veicoli?

Pubblicato su IUSTLAB

Quante volte alla guida della nostra auto o della nostra moto, ci è capitato di temere che qualcuno aprisse repentinamente e avventatamente la portiera di un veicolo parcheggiato? E magari abbiamo anche ipotizzato di possedere quella prontezza di riflessi necessaria a deviare la marcia per evitare l’impatto. Ma cosa succede se per scansare un ostacolo causiamo un incidente? L’art. 2054 del codice civile prescrive che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. E nel caso in cui non vi sia uno scontro? La Suprema Corte ha più volte chiarito che “ la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione civile sez. III 09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile sez. III 23 luglio 2002 n. 10751). E’ necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della manovra improvvisa e il sinistro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18337 del 31/07/2013, si è espressa sul caso di un motociclista che, rovinato al suolo per evitare l’impatto con un veicolo che aveva commesso una incauta manovra, aveva chiesto al proprietario dell’auto il risarcimento dei danni subiti. La Corte ha rigettato il ricorso del motociclista poiché questi non aveva dimostrato che la condotta dell’automobilista era stata effettivamente avventata e illegittima ed era stata di per sé idonea a causare la caduta; era anzi emerso che quest’ultima si era verificata per colpa del ricorrente stesso. In altra nota sentenza riguardante un caso del tutto analogo, il Tribunale di Piacenza sottolinea che “ alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus, asseritamente circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di velocità e sul lato sinistro della strada” (Tribunale di Piacenza del 27/10/2010). In conclusione, quando si è in presenza di un sinistro in cui non vi è stato alcun impatto tra i veicoli, è d’obbligo chiedersi: è stato davvero il veicolo non entrato in collisione con noi a provocare il sinistro di cui siamo stati vittime? Siamo in grado di dimostrarlo? Oppure avremmo potuto evitare il sinistro con le dovute cautele e precauzioni? AVVERTENZA PER IL LETTORE: Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

Pubblicazione legale

Incidente sulla rampa del garage

Pubblicato su IUSTLAB

“Caro Avvocato, mentre percorrevo la rampa del garage a bordo della mia autovettura, non mi sono accorto della segnalazione luminosa di colore rosso che impone alle auto in salita di arrestarsi in prossimità dell’inizio della rampa per dare la precedenza alle auto in discesa. Così, superata la curva della rampa, non ho potuto evitare lo scontro con il veicolo che stava scendendo. Evidentemente la colpa del sinistro è mia anche perché nessun segnalatore luminoso è presente in cima alla rampa, in corrispondenza del cancello e, quindi, l’altro automobilista non poteva sapere che in quel momento stavo sopraggiungendo io in direzione opposta (tanto più in considerazione che la rampa ha un angolo cieco a causa della curva). Il danneggiato può rivolgersi all’assicurazione per ottenere il ristoro dei danni subiti?” Caro lettore, dalla prospettazione dei fatti da Lei offerta, la risposta alla Sua domanda deve ritenersi senza dubbio negativa. E’ opportuno partire dal dettato normativo dell’art. 122 del decreto legislativo n. 209 del 2005 - il cosiddetto Codice delle Assicurazioni – che prescrive testualmente che “ i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi […] ”. Il concetto di “circolazione” lo si ritrova anche in altre importanti norme come l’art. 144 del citato decreto legislativo, che stabilisce che “ Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile […]” . Ciò che emerge da tale quadro normativo è che uno dei presupposti per l’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria è che il sinistro avvenga in un’area stradale o in area ad essa equiparata . In effetti tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nonché da molte Corti di merito, le quali hanno teorizzato il concetto di “accessibilità dell’area ad un numero indeterminato di persone” ai fini dell’equiparazione di questa alle strade di uso pubblico (Cassazione civile sez. III 28 aprile 2017 n. 10513). Eloquente, a tal uopo, è la recente sentenza n. 3470 del 24 Luglio 2017 della Corte di Appello Milano la cui massima così recita: “ L'accesso all'area condominiale è consentito solo alle auto a ciò autorizzate, cioè quelle dei condomini che vi risiedono, ed è chiuso al pubblico , sicché non può ritenersi che l'infortunio occorso si sia verificato su una strada ad uso pubblico, aperta cioè ad un numero indeterminato di persone aventi la possibilità giuridicamente lecita di accedervi . Risulta perciò inapplicabile la disposizione di cui all' art. 144 C.d.A. che consente, per il risarcimento del danno, l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante da parte del danneggiato, atteso che "tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate" ( art. 122 Codice delle Assicurazioni ) [… ]”. Di contro è stato ammesso il risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice in caso di sinistro avvenuto in area privata destinata alla distribuzione di carburante, in quanto siffatte aree, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (Cassazione civile sez. III 03 marzo 2011 n. 5111). Del resto gli ermellini con una nota decisione del 2013, si sono espressi proprio su un caso del tutto analogo a quello in questione, precisando che n on sussiste azione diretta verso l'assicurazione se il sinistro avviene sulla rampa di accesso al garage sito in un parco privato (Cassazione civile sez. III del 03/04/2013 n. 8090). La rampa di accesso ad un garage, infatti, rappresenta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area, un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, ovvero da parte del pubblico, ma solo a coloro che devono compiere la manovra di ingresso o di uscita dal garage e che - come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo - costituiscono un numero determinato di persone e vengono in considerazione uti singoli e non uti cives . AVVERTENZA PER IL LETTORE: Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

Leggi altre credenziali (6)

Contatta l'avvocato

Avvocato Francesco Dimundo a Bitonto
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Dimundo per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Francesco Dimundo a Bitonto

Avv. Francesco Dimundo

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Francesco Dimundo
Via Carrara 29
Bitonto (BA)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy