Pubblicazione legale:
Il Caso:
nel mese di
settembre 2016 la Sig.ra Tizia accettava l’offerta commerciale proposta sul
sito web di un tour operator online avente ad oggetto l’acquisto di un  pacchetto turistico comprendente un viaggio
per due persone con soggiorno in nave da crociera nel Mar dei Caraibi - con
partenza dalla Florida, USA nel mese di gennaio 2017 - e, contestualmente,
versava un acconto sul corrispettivo totale. Corrispettivo poi saldato
interamente nel mese di dicembre 2016.
Il
pacchetto turistico in oggetto includeva, tra l’altro, tutti i necessari
spostamenti in aereo per consentire alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore Caio,
di raggiungere il luogo di partenza della nave da Bari e per ivi fare ritorno
dalla Florida alla conclusione del tour caraibico. In particolare veniva
ordinata l’emissione dei biglietti per i seguenti spostamenti in aereo: 1) volo
con partenza da Bari e con arrivo a Roma Fiumicino; 2) volo con partenza da
Roma Fiumicino e con arrivo a Miami; 3) volo di ritorno con partenza da Miami e
con arrivo a Roma Fiumicino; 4) volo con da Roma Fiumicino e con arrivo a Bari.
Il giorno stabilito
per la partenza, Tizia e Caio si presentavano allo sportello check-in della
compagnia aerea designata nell’aeroporto di Bari-Palese dove ritiravano i
titoli di viaggio e, nonostante l’ondata di forte maltempo che si stava già
abbattendo su tutta la Puglia (una straordinaria tormenta di neve), venivano
condotti a bordo dell’aeromobile che li avrebbe portati a Roma Fiumicino.
Trascorso
un lungo lasso di tempo di attesa a bordo dell’aereo, tutti i passeggeri,
informati del fatto che il decollo sarebbe stato rimandato in attesa che la
brusca tempesta volgesse al termine, venivano invitati ad abbandonare
l’aeroplano. Tuttavia le condizioni meteorologiche non miglioravano affatto
tanto che, dopo altre ore di attesa all’interno del gate aeroportuale, la sig.ra
Tizia apprendeva che il volo Bari-Roma veniva cancellato definitivamente.
Ciò chiaramente
impediva la fruizione dell’intero pacchetto turistico acquistato per via della
impossibilità di raggiungere il porto di imbarco in Florida a causa della
perdita della coincidenza con l’altro volo con partenza da Roma.
Il tour
operator comunicava a Tizia che non sarebbe stato possibile restituire il
prezzo pagato per il pacchetto turistico acquistato, in quanto la mancata
fruizione di quest’ultimo non era dipesa da cause imputabili a sè. 
La sig.ra
Tizia, intendendo ottenere la restituzione dell’intera somma pagata in favore
del tour operator online a titolo di prezzo per il pacchetto turistico non più
fruito, si rivolgeva dal proprio legale.
La norma
fondamentale in materia è quella espressa dal combinato disposto degli artt.
1256 e 1463 del codice civile; il primo predica che “La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile”. Ed in effetti si era reso assolutamente
impossibile per Tizia ovviare all’inconveniente meteorologico che aveva causato
la cancellazione del volo da Bari a Roma. 
Essa,
infatti, con diligenza e scrupolosità, non aveva mancato di vagliare tutte le
possibili alternative teoricamente idonee a raggiungere l’aeroporto di Roma
come autobus e treno; ma tali opzioni si erano rivelate del tutto inadeguate in
quanto avrebbero implicato un eccessivo dispendio di tempo tale da far perdere
alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore l’aereo in partenza da Roma con
destinazione Florida.
Appurata,
quindi, l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della
prestazione non imputabile al debitore, occorre considerare che, a norma
dell’art. 1463 del codice civile, “nei
contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione
dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che
abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione
dell'indebito.”
Era
evidente, pertanto, che il tour operator doveva restituire la somma
indebitamente trattenuta a titolo di corrispettivo di un pacchetto turistico
mai fruito da parte degli sfortunati viaggiatori.
A fronte di
una siffatta qualificazione giuridica dei fatti, il legale della sig.ra Tizia, a
seguito dello scambio di corrispondenza con l’operatore turistico e dopo aver
inviato allo stesso un invito alla stipula della negoziazione con l’assistenza
di un avvocato, riusciva ad ottenere dal debitore la restituzione di tutte le
somme dovute in favore della cliente.
AVVERTENZA
PER IL LETTORE:
Questo
scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione
trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o
articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo
fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. 
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano
ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.
