Pubblicazione legale: 
					
La Corte di Cassazione,
sezione II civile, con sentenza 15 luglio 2016, n. 14566, pres. Mazzacane, rel.
Scarpa, ha affermato che "configura un patto successorio vietato
dall”articolo 458 c.c., l'atto con il quale due soggetti, nella specie,
fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà di un
immobile oggetto di futura comunione ereditaria.
 
Dopo aver rammentato che, "per stabilire ...se una determinata
pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità” di cui all’articolo 458 c.c.,
occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la
specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti
relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti
formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come
entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano
contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l’assetto
negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del
09/07/1976), la Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 15 luglio
2016, n. 14566, ha affermato che "configura
un patto successorio vietato dall’articolo 458 c.c., l'atto con il quale due
soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive
quote della proprietà” di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria,
con l’intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare
sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Dà parimenti luogo ad un
invalido patto successorio dispositivo (avendo, come suo elemento essenziale,
l’intenzione delle parti di regolamentare la disponibilità di un bene che esse,
allo stato, riconoscono essere altrui e che prevedono diventerà in futuro di
loro pertinenza mortis causa) l'accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di
rimanere in comunione, ex articolo 1111 c.c., comma 2, in quanto correlato al recupero
della piena disponibilità dell’immobile a seguito dell'estinzione
dell'usufrutto gravante su di esso.
 
AVVERTENZA
PER IL LETTORE:
Questo
scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione
trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o
articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo
fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. 
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano
ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.