I patti successori e la loro nullita’

Scritto da: Francesco Dimundo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 15 luglio 2016, n. 14566, pres. Mazzacane, rel. Scarpa, ha affermato che "configura un patto successorio vietato dall”articolo 458 c.c., l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria.

 

Dopo aver rammentato che, "per stabilire ...se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità” di cui all’articolo 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976), la Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 15 luglio 2016, n. 14566, ha affermato che "configura un patto successorio vietato dall’articolo 458 c.c., l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà” di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l’intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Dà parimenti luogo ad un invalido patto successorio dispositivo (avendo, come suo elemento essenziale, l’intenzione delle parti di regolamentare la disponibilità di un bene che esse, allo stato, riconoscono essere altrui e che prevedono diventerà in futuro di loro pertinenza mortis causa) l'accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di rimanere in comunione, ex articolo 1111 c.c., comma 2, in quanto correlato al recupero della piena disponibilità dell’immobile a seguito dell'estinzione dell'usufrutto gravante su di esso.

 

AVVERTENZA PER IL LETTORE:

Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni.
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.



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Francesco Dimundo

Avvocato civilista




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